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Club alpino italiano – Regolamento generale
Club alpino italiano
REGOLAMENTO GENERALE
TESTO ADOTTATO DAL COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO
in DATA12 FEBBRAIO 2005, MODIFICATO in DATA 23 LUGLIO 2005
INDICE GENERALE
PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE
CAPO I – FINALITÀ
CAPO II – STEMMI E DISTINTIVI
CAPO III – SEDE – PATRIMONIO IMMOBILIARE
CAPO IV – PUBBLICAZIONI
TITOLO II DEI SOCI
CAPO I – SOCI ONORARI
CAPO II – SOCI BENEMERITI, ORDINARI, FAMIGLIARI E GIOVANI – AGGREGATI
CAPO III – QUOTE ASSOCIATIVE – CONTRIBUTI ORDINARI E STRAORDINARI
CAPO IV – DIRITTI DEI SOCI
CAPO V – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
TITOLO III DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONGRESSO NAZIONALE
CAPO I – ASSEMBLEA DEI DELEGATI (AD)
CAPO II – CONGRESSO NAZIONALE (CN)
TITOLO IV DEGLI ORGANI CENTRALI
CAPO I – COMITATO CENTRALE DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO (CC)
CAPO II – COMITATO DIRETTIVO CENTRALE (CDC)
CAPO III – ORGANI TECNICI CENTRALI E STRUTTURE OPERATIVE
CAPO IV – COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
CAPO V – COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
TITOLO V DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ –
BILANCI
CAPO I – ORGANIZZAZIONE – AMMINISTRAZIONE – CONTABILITÀ
PARTE SECONDA – STRUTTURE PERIFERICHE
TITOLO VI DELLE SEZIONI
CAPO I – SEZIONI
CAPO II – TESSERAMENTO
CAPO III – SOTTOSEZIONI
TITOLO VII DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
CAPO I – RAGGRUPPAMENTI REGIONALI
CAPO II – AREE REGIONALI E INTERREGIONALI
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PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
CAPO I – DEFINIZIONI
CAPO II – CARICHE SOCIALI – INCARICHI
CAPO III – STRUTTURE PERIFERICHE
CAPO IV – REGOLAMENTO GENERALE – INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI NORME
CAPO V – NORME TRANSITORIE
Abbreviazioni usate nello Statuto e nel Regolamento generale:
AD = Assemblea dei Delegati; ARD = Assemblea Regionale dei Delegati
CC = Comitato Centrale di Indirizzo e di Controllo (ex Consiglio Centrale)
CDC = Comitato Direttivo Centrale (ex CdP = Comitato di Presidenza)
CDR = Comitato Direttivo Regionale (ex Delegazione Regionale)
GR = Gruppo Regionale (abbreviazione di Raggruppamento Regionale di Sezioni)
PG = Presidente Generale; PR = Presidente Regionale
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PARTE PRIMA – ASSOCIAZIONE – SOCI – STRUTTURA CENTRALE
TITOLO I – DELL'ASSOCIAZIONE
TITOLO I -
Art. I.I.1 – Finalità
favore sia dei propri soci, sia di altri, utenti tutti di un comune patrimonio culturale e sociale, in collaborazione
con organismi dello stato e degli enti autonomi, con enti pubblici e privati e con fondazioni che si occupano di
problemi connessi con le aree montane, con istituti scientifici e universitari e con associazioni e organismi anche
esteri aventi scopi analoghi o utili al conseguimento delle proprie finalità:
a) tutela gli interessi generali dell’alpinismo; promuove la pratica delle attività istituzionali nelle aree montane
nazionali, europee ed extraeuropee;
b) promuove la formazione etico-
rispetto dell'ambiente, specialmente dei giovani, mediante: 1) la realizzazione e la gestione di strutture operative,
destinate alla ricerca e alla didattica; 2) lo svolgimento di corsi tecnici di introduzione, di formazione e di
perfezionamento; 3) la presenza di propri operatori nelle scuole di ogni ordine e grado; 4) ogni altro tipo di
iniziativa utile;
c) provvede a formare, perfezionare, aggiornare, organizzare e tutelare i propri operatori – accompagnatori,
esperti, istruttori ed altri – necessari allo svolgimento delle iniziative di cui alla lettera b);
d) facilita la diffusione della frequentazione della montagna e delle escursioni, anche in forma collettiva,
costruendo e mantenendo in efficienza strutture ricettive e sentieri;
e) assume iniziative tecniche per la prevenzione degli infortuni e per il soccorso dei pericolanti, nonché per la
ricerca dei dispersi e per il recupero degli infortunati; a tale scopo organizza specifiche strutture operative per il
soccorso alpino e speleologico e per il servizio valanghe;
f) promuove la redazione, la pubblicazione e la diffusione di opere, quali guide e monografie, relazioni, memorie,
carte tematiche, su qualsiasi tipo di supporto; favorisce gli studi scientifici, storici, economici, artistici e letterari,
per la diffusione della conoscenza dell'ambiente montano nei suoi molteplici aspetti e del patrimonio culturale
delle sue genti; pubblica un bollettino, una rivista ed altri eventuali periodici;
g) cura l’ordinamento della propria biblioteca nazionale e la sua interconnessione in rete con le biblioteche
sezionali; provvede a sostenere il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo e il museo
nazionale della montagna;
h) promuove la fotografia e la cinematografia di montagna e cura la organizzazione della cineteca con
particolare riguardo alla sezione storica;
i) opera per la conservazione della cultura alpina e per la pratica di ogni attività connessa con la frequentazione
e la conoscenza della montagna; assume e promuove iniziative atte a perseguire la difesa dell'ambiente
montano e in genere delle terre alte, anche al fine di salvaguardare dalla antropizzazione le zone di particolare
interesse alpinistico o naturalistico;
l) favorisce la nascita e il funzionamento di organismi deputati a perseguire le proprie finalità istituzionali;
m) assume ogni altro tipo di iniziativa atta al conseguimento delle finalità e al libero svolgimento delle attività
istituzionali.
Club alpino italiano – Regolamento generale
TITOLO I -
Art. I.II.1 – Stemma del Club alpino italiano
d'argento orlato dello stesso. Esso è accollato su una piccozza posta in banda, affiancato a destra da un
binocolo e a sinistra da una corda riavvolta, ornato in capo da un cartiglio ondulato con le estremità bifide
recante la scritta «CLUB ALPINO ITALIANO» e sorretto per lo stesso con gli artigli da un’aquila ad ali spiegate.»
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2. Lo stemma, depositato a norma di legge, è utilizzato liberamente all'interno del Club alpino italiano per le
bandiere, i vessilli e i distintivi sociali.
3. Il CC può deliberare l’adozione di soluzioni grafiche diverse dello stemma del Club alpino italiano e di logo
destinati a pubblicazioni, stampati, modulistica e carta intestata ufficiali, nonché a tessuti, capi di abbigliamento,
accessori, materiali tecnici e non tecnici.
Art. I.II.2 – Distintivi
1. I modelli dei distintivi sociali sono approvati dal CC.
2. I soci iscritti ininterrottamente da venticinque, cinquanta, sessanta o settanta cinque anni ricevono in omaggio
dalla propria sezione uno speciale distintivo riproducente lo stemma del Club alpino italiano.
3. Tutti i distintivi sociali sono forniti alle sezioni esclusivamente dalla direzione, contro rimborso della spesa.
Art. I.II.3 – Affiliazione ed uso dello stemma
Il CC ha facoltà di autorizzare la affiliazione e l’uso dello stemma del Club alpino italiano a strutture ricettive
private; in via eccezionale e ove ricorrano motivi di opportunità, l’uso dello stemma sociale a terzi.
TITOLO I -
Art. I.III.1 – Sede sociale e sede legale – Sede centrale
con la biblioteca nazionale e il centro italiano studio documentazione alpinismo extraeuropeo del Club alpino
italiano sono stabiliti in Torino (TO), attualmente in Via Generale Giardino, civico 39 – Monte dei Cappuccini.
La sede legale, gli uffici degli organi centrali e la direzione del Club alpino italiano sono stabiliti in Milano (MI),
attualmente in Via Errico Petrella, civico 19. Il luogo e la struttura stessa mantengono la denominazione storica
di sede centrale.
Art. I.III.2 – Strutture ricettive – Regolamento generale rifugi
1. I rifugi, i rifugi alpini, i punti di appoggio, i bivacchi fissi, i ricoveri di emergenza, le capanne sociali,
costituiscono le strutture ricettive del Club alpino italiano che, indipendentemente dal titolare del diritto di
proprietà, costituiscono ideale patrimonio dei soci, come tale soggetto ai vincoli stabiliti dallo Statuto.
2. Il regolamento generale rifugi contiene norme di indirizzo politico-
di manutenzione, di dismissione e di gestione, nonché norme di comportamento. È documento ufficiale del Club
alpino italiano redatto a cura del CDC e adottato dal CC. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle
successive modifiche, il CC subentra d'ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi. Il
regolamento generale rifugi trova applicazione anche nei confronti dei non soci ospiti delle strutture ricettive del
Club alpino italiano.
Club alpino italiano – Regolamento generale
TITOLO I -
Art. I.IV.1 – Pubblicazioni ufficiali
bollettino, degli altri periodici e delle collane di volumi editi dagli organi centrali.
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TITOLO II – DEI SOCI
TITOLO II -
Art. II.I.1 – Soci onorari
conoscenza o nella frequentazione delle montagne o a favore del Club alpino italiano, l’avere cioè svolto una
effettiva attività collaborativa, personale e disinteressata, nell’ambito della struttura centrale e di una o più
strutture periferiche, e l’aver contribuito con esemplare efficacia alla conoscenza e alla condivisione delle finalità
istituzionali del Club alpino italiano.
2. Il candidato socio onorario, se cittadino straniero, deve avere acquisito alte benemerenze nella conoscenza e
nella frequentazione delle montagne, così da costituire un esemplare punto di riferimento per quanti aderiscono
alle finalità istituzionali del Club alpino italiano.
3. La proposta di designazione a socio onorario deve essere presentata al CC per iscritto, da un terzo dei
consiglieri centrali, accompagnata da una esauriente documentazione, e comunicata a tutti i consiglieri centrali
almeno tre mesi prima della seduta in cui il CC sarà chiamato a decidere sull’accoglimento della candidatura e
sulla conseguente proposta alla AD.
4. Il CC vota la proposta a scheda segreta; essa è accolta se ottiene il voto favorevole di almeno due terzi dei
componenti.
TITOLO II -
GIOVANI – AGGREGATI
Art. II.II.1 – Soci benemeriti – Albo d’onore
consiglio direttivo; riceve un diploma, rilasciato dalla direzione, firmato dal presidente della sezione.
2. Il socio della sezione (persona fisica) che abbia acquisito speciali meriti alpinistici o benemerenze nella attività
sociale può essere iscritto, anche alla memoria, in un albo d’onore della sezione stessa; riceve un diploma,
rilasciato dalla direzione, firmato dal presidente della sezione e controfirmato dal PG.
Art. II.II.2 – Soci ordinari, famigliari e giovani
1. Chi intende aderire al Club alpino italiano deve presentare domanda al consiglio direttivo della sezione presso
la quale desidera essere iscritto, completa dei propri dati anagrafici, su apposito modulo – controfirmato da
almeno un socio presentatore iscritto alla sezione – e deve pagare la quota di ammissione e la quota associativa
annuale prevista per la categoria a cui chiede di far parte. Se minore di età la domanda deve essere sottoscritta
anche da chi esercita la potestà. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è stata presentata la domanda
decide sull’accettazione.
2. L’adesione è rinnovata automaticamente gli anni successivi con il pagamento alla sezione della quota
associativa annuale prevista per la categoria.
3. Chi intende aderire o rinnovare l’ adesione come socio famigliare deve autocertificare il nominativo del socio
ordinario – iscritto alla stessa sezione – al quale è legato da vincoli famigliari anche di fatto e con cui coabita.
4. Nel corso dello stesso anno sociale il socio può essere iscritto presso una sola sezione.
5. Il socio ammesso alle sezioni nazionali mantiene l’adesione al Club alpino italiano con i diritti e gli obblighi
previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso la sezione di origine e, in caso di scioglimento di questa ultima,
può trasferirsi ad altra sezione.
6. Il socio ordinario registrato al 4 ottobre 1981 con la qualifica di vitalizio mantiene l’adesione al Club alpino
italiano con i diritti e gli obblighi previsti per il socio ordinario; resta iscritto presso la sezione di origine e, in caso
di scioglimento di questa ultima, può trasferirsi ad altra sezione.
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7. Il socio è libero di iscriversi presso una qualsiasi sezione. Il trasferimento da una sezione ad un’altra deve
essere comunicata immediatamente alla sezione di provenienza dalla sezione presso la quale il socio intende
iscriversi. Il trasferimento ha effetto dalla data della comunicazione.
8. La sezione, dopo la prima ammissione, ha l’obbligo di trasmettere alla direzione i dati anagrafici e i dati
associativi del socio e le variazioni relative, entro quindici giorni dalla loro conoscenza.
Art. II.II.3 – Aggregati
1. I soci ordinari, famigliari e giovani di ciascuna sezione (sezione di appartenenza) possono liberamente
aggregarsi ad altra sezione (sezione di aggregazione), rimanendo però inclusi, a tutti gli effetti, tra i soci della
sola sezione di appartenenza. Il consiglio direttivo della sezione alla quale è presentata la domanda decide
sull'accettazione.
2. Il socio deve corrispondere alla sezione di aggregazione una quota associativa sezionale, nella misura fissata
dalla assemblea dei soci di questa sezione.
3. Chi chiede l’ammissione in una sezione come aggregato deve indicare la sezione di appartenenza.
TITOLO II -
Art. II.III.1 – Quote associative – Tessera di riconoscimento
base alla variazione degli indici dei prezzi, la quota di ammissione minima, la quota associativa minima per
ciascuna categoria e la parte di essa da corrispondere alla struttura centrale, per essere sottoposte alle delibere
della AD.
2. La quota di ammissione è dovuta alla sezione al momento della prima adesione al Club alpino italiano e dà
diritto alla tessera di riconoscimento, al distintivo ed a una copia dello Statuto, del Regolamento generale e
dell’ordinamento sezionale.
3. La quota associativa annuale deve essere versata dal socio non oltre il 31 marzo, con conseguente convalida
della tessera di riconoscimento per l’anno sociale in corso da parte della sezione di appartenenza.
4. La tessera di riconoscimento per essere valida, deve contenere le generalità, l’indirizzo e la categoria di
appartenenza del socio, le firme del presidente della sezione e del presidente generale, deve essere munita
della fotografia e della firma del titolare, del timbro della sezione di appartenenza e della convalida per l’anno
sociale in corso.
5. L’aggregato riceve dalla sezione che ne accetta l’ammissione un apposito tesserino con spazio per le
convalide annuali e per l'indicazione della sezione di appartenenza.
6. Il materiale relativo al tesseramento è approvato dal CDC e fornito alle sezioni dalla direzione.
Art. II.III.2 – Contributi ordinari e straordinari
1. Su proposta del CDC, il CC determina ciascun anno, in base ai programmi di attività annuali o pluriennali e in
base ai costi preventivati, l’ammontare dei contributi ordinari e straordinari e li sottopone alle deliberazioni della
AD; i contributi sono indivisibili e devono essere pagati contemporaneamente alla quota associativa, di cui fanno
parte integrante ad ogni effetto.
2. I contributi ordinari sono la parte della quota associativa destinata alle coperture assicurative e alle
pubblicazioni periodiche; i contributi straordinari sono la parte destinata a specifici programmi straordinari posti a
carico dei soci; i contributi possono essere differenziati per categoria di soci.
3. Il contributo ordinario per le coperture assicurative è obbligatorio per tutti i soci, con l’unica eccezione dei soci
benemeriti.
4. Il contributo ordinario per le coperture assicurative dei soci onorari è a carico della struttura centrale. Quello
dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza, con
diritto di recupero.
5. Il contributo ordinario per le pubblicazioni periodiche è obbligatorio per i soci che hanno diritto a riceverle.
Quello dei soci ordinari di diritto e dei soci ordinari vitalizi è addebitato alla rispettiva sezione di appartenenza,
con diritto di recupero.
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TITOLO II -
Art. II.IV.1 – Diritti dei soci
a) ad usufruire delle strutture ricettive del Club alpino italiano con parità di trattamento rispetto ai soci della
sezione che ne ha la detenzione o il possesso e alle condizioni preferenziali rispetto ai non soci eventualmente
previste dal regolamento generale rifugi;
b) ad usufruire delle strutture ricettive delle associazioni alpinistiche, italiane ed estere, con le quali è stabilito
trattamento di reciprocità con il Club alpino italiano;
c) ad avere libero ingresso nelle sedi delle sezioni e sottosezioni, ed a partecipare alle manifestazioni e attività
da esse organizzate, a norma dei rispettivi ordinamenti;
d) ad usufruire delle polizze assicurative, stipulate dal Club alpino italiano ricorrendone le condizioni contrattuali;
e) ad usufruire del materiale tecnico e documentario della struttura centrale e delle strutture periferiche, a norma
dei rispettivi ordinamenti;
f) ad essere ammessi alle scuole, ai corsi e alle manifestazioni didattiche e tecnicoculturali istituiti o organizzati
dalla struttura centrale o dalle strutture periferiche, a norma dei rispettivi ordinamenti;
g) a ricevere le pubblicazioni sociali spettanti alla categoria di appartenenza uscite dopo l’arrivo della
comunicazione del nominativo del socio alla direzione e l’impostazione o la variazione della relativa
registrazione anagrafica; i soci in regola con l’iscrizione ricevono anche le pubblicazioni sociali spettanti edite nei
primi tre mesi dell’anno sociale seguente;
h) a fregiarsi del distintivo sociale e, quando ciò sia stato autorizzato dal CC, a fregiare dello stemma sociale le
proprie pubblicazioni e le proprie opere dell’ingegno.
2. Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione
nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio della struttura centrale del Club alpino italiano e del patrimonio
di ciascuna delle sue strutture periferiche.
Club alpino italiano – Regolamento generale
TITOLO II -
Art. II.V.1 – Dimissioni – Morosità – Provvedimento disciplinare
per iscritto al consiglio direttivo della sezione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione
dei ratei della quota sociale versata.
2. Il socio ordinario vitalizio che risulta irreperibile da oltre un quinquennio è considerato dimissionario a tutti gli
effetti.
3. Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro
il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’ accertamento della morosità è di competenza del consiglio direttivo della
sezione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo
pagamento alla sezione alla quale si era iscritti delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata
accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
4. Il socio può perdere la qualifica anche per provvedimento disciplinare irrogato a termini del regolamento
disciplinare.
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TITOLO III – DELL’ASSEMBLEA DEI DELEGATI E DEL CONGRESSO NAZIONALE
TITOLO III -
Art. III.I.1 – Delegati
31 dicembre dell'anno precedente e viene comunicato alle sezioni dalla direzione entro l'ultimo giorno di
febbraio. La sezione e il primo scaglione di duecento quaranta nove soci sono rappresentati dal solo presidente
(delegato di diritto); i soci della sezione con numero di soci compreso tra duecento cinquanta e settecento
quaranta nove – estremi inclusi – eleggono un secondo delegato; i soci della sezione con numero di soci
compreso tra settecento cinquanta e milleduecento quaranta nove eleggono un terzo delegato e un ulteriore
delegato ogni successivo gruppo di cinquecento soci a partire da milleduecento cinquanta (delegati elettivi).
2. I delegati elettivi sono eletti nelle assemblee generali dei soci di ciascuna sezione esclusivamente tra i soci
ordinari e famigliari maggiorenni della sezione e delle sue sottosezioni, con le modalità previste dall’ordinamento
sezionale.
3. I nomi dei delegati di diritto e elettivi, con i loro dati associativi, devono essere comunicati dalle sezioni al
direttore e al CDR interessato entro sette giorni dalla loro elezione.
4. Nel caso di decadenza per qualsiasi motivo di un delegato elettivo, il consiglio direttivo della sezione proclama
eletto il successivo nell'elenco dei votati alla stessa carica nella più recente assemblea generale della sezione o,
in via subordinata, provvede alla sua sostituzione con propria deliberazione, da sottoporre a ratifica
nella prima assemblea generale dei soci.
Art. III.I.2 – Calendario degli adempimenti – Convocazione della AD
– Località – Data – Ordine del giorno
1. In previsione di una AD, il direttore prepara il calendario degli adempimenti.
2. L'AD si svolge nella località e alla data stabilita dal CDC, ma non più di due volte consecutive nella medesima
località.
3. Il CDC delibera sugli argomenti da inserire nell'ordine del giorno; invita gli ex presidenti generali e quanti altri
ritiene opportuno alle sedute delle AD.
4. Il CC – anche su proposta di una ARD – o il collegio nazionale dei revisori dei conti possono deliberare la
richiesta dell'inserimento di argomenti di interesse generale nell'ordine del giorno della AD ordinaria; la richiesta
scritta, accompagnata da adeguata illustrazione e dalla indicazione del nominativo del relatore, deve pervenire
al CDC entro il termine perentorio dell'ultimo giorno di febbraio, per la AD seguente.
5. Il direttore provvede alla organizzazione della AD; inoltra la convocazione ai presidenti e a tutti i delegati
elettivi presso le rispettive sezioni almeno quindici giorni di calendario prima della data fissata per la seduta; con
la convocazione trasmette l'ordine del giorno – con indicazione della località, della data, dell'orario delle
operazioni di verifica dei poteri, dell'ora di inizio della AD – e la documentazione relativa agli argomenti inseriti
nell'ordine del giorno.
6. La richiesta di convocazione di una AD straordinaria da parte degli aventi diritto deve essere sottoscritta dai
singoli richiedenti e deve essere indirizzata al PG, al comitato elettorale e al collegio nazionale dei revisori dei
conti, accompagnata da una proposta di ordine del giorno e da adeguata illustrazione. Dalla ricezione della
richiesta, il CDC ha sessanta giorni per provvedere.
7. In caso di inerzia accertata nel completamento degli adempimenti preliminari o nella convocazione della AD
ordinaria e delle AD straordinarie – di cui al precedente
comma – nonché nei casi previsti dal codice civile, il collegio nazionale dei revisori dei conti – nel più breve
tempo possibile – provvede a tutti gli adempimenti necessari assumendo a tal fine i poteri attribuiti al CDC.
Art. III.I.3 – Comitato elettorale (CE) – Costituzione e finalità
1. Il CE è composto da un rappresentante effettivo, più un supplente, per ciascuna area regionale o
interregionale. Ai suoi candidati si applicano, per analogia, le norme dell'articolo III.I.4 e dell'articolo III.I.7; in
questi casi il direttore svolge i compiti che in tali articoli sono attribuiti al CE. I componenti del CE sono eletti dai
delegati di ciascuna area regionale o interregionale nel corso della AD ordinaria. Risultano eletti i candidati che
hanno ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire le due posizioni previste per ciascuna area regionale o
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interregionale; il candidato che ha ricevuto il numero maggiore di voti è eletto rappresentante effettivo, il
secondo è eletto supplente. I componenti del CE sono soggetti alle norme di elezione, di durata e di
rinnovamento previste per i componenti del collegio nazionale dei revisori dei conti; il rappresentante supplente
sostituisce a tutti gli effetti il rappresentante effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato –
fino al suo rientro o fino alla sua sostituzione.
2. Il CDC, nella sua prima seduta successiva alla AD ordinaria, proclama gli eletti e prende atto della
composizione del CE; affida l'incarico annuale, non rinnovabile, di coordinare i lavori del CE ad un componente
effettivo di questo ultimo, scelto alfabeticamente; il CDC convoca il CE ogni qual volta si renda necessario,
secondo il calendario degli adempimenti; le sedute del CE sono valide quando è presente la maggioranza dei
suoi componenti; è responsabilità del componente effettivo, impossibilitato a partecipare ad una seduta, farsi
sostituire dal suo supplente; alle sedute del CE partecipa il direttore o un suo delegato con funzioni di segretario
verbalizzante.
3. Il CE è organo di garanzia del corretto svolgimento delle fasi elettorali per la elezione dei componenti degli
organi della struttura centrale; risolve ogni questione relativa alle elezioni, ivi incluse le controversie tra candidati,
dal momento della designazione a quello della proclamazione degli eletti; controlla le richieste di convocazione
delle AD straordinarie. Le decisioni sono prese a maggioranza dei componenti del CE. I presenti sottoscrivono le
decisioni e il verbale delle sedute; il direttore dà immediata comunicazione scritta agli interessati delle decisioni
prese e rende pubblico il verbale con affissione all'albo.
Art. III.I.4 – Presentazione e controllo delle candidature alle cariche sociali
Controllo delle richieste di convocazione delle AD straordinarie
1. In base al calendario degli adempimenti, il direttore trasmette agli organi interessati gli elenchi nominativi dei
componenti di prossima scadenza del CE e degli organi del Club alpino italiano – di cui all’articolo I.4, comma
secondo, lettere da b) a f), dello Statuto – indicando quanti rieleggibili e quanti non rieleggibili. Il direttore
dà immediata comunicazione scritta agli interessati di ogni successiva variazione degli elenchi.
2. Le proposte di candidatura sono libere. Sono avanzate dall'interessato o da altri, al CDR di uno o più
raggruppamenti regionali di sezioni, con adeguato anticipo, per essere presentate alle rispettive ARD. Ciascuna
ARD – anche in seduta congiunta con altre ARD della stessa area interregionale – è soggetto legittimato a
designare i candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano, di cui al comma
precedente. La designazione per essere valida deve ottenere il voto della maggioranza dei votanti dell'organo
designante. Se ciò non si verifica, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno
ricevuto il maggior numero di voti. Il numero dei votanti è determinato secondo le indicazioni del successivo
articolo III.I.7, comma settimo. La relativa comunicazione è inviata – a cura del presidente dell'assemblea – al
direttore e in copia a tutti i CDR, per conoscenza, e al collegio nazionale dei revisori dei conti, per gli eventuali
adempimenti previsti; deve pervenire al direttore entro e non oltre la fine dell'anno sociale per le designazioni
alle cariche da porre in votazione nella AD successiva. In assenza di designazioni valide nei termini stabiliti, il
CC può sostituirsi motivatamente alle ARD nei sessanta giorni successivi.
3. Le designazioni sono accompagnate da una autocertificazione sottoscritta dall'interessato per attestare
l'anzianità di adesione continuativa al Club alpino italiano, la disponibilità a ricoprire la carica elettiva per la quale
è candidato, il possesso delle condizioni di idoneità stabilite al Titolo VIII, nonché la disponibilità ad optare
per la carica elettiva in oggetto, al momento della proclamazione dei risultati, ella eventualità della esistenza di
condizioni di incompatibilità; l'autocertificazione accompagnata da un sintetico curriculum. La mancata
presentazione o l'incompletezza ella autocertificazione è condizione di ineleggibilità; la infedeltà accertata
della autocertificazione è insanabile e determina l'insorgere della medesima condizione di ineleggibilità, con gli
effetti previsti al Titolo VIII.
4. Il CE raccoglie le designazioni valide e controlla le condizioni di eleggibilità e le eventuali incompatibilità in
essere per ciascun candidato, sulla base della autocertificazione sottoscritta dall'interessato, secondo quanto
stabilito nel Titolo VIII; ne dichiara la eleggibilità. Il direttore cura l'allestimento delle liste di candidati e delle
schede di votazione, su ciascuna delle quali, oltre alla lista di candidati eleggibili – disposti in ordine alfabetico –
prevede altri spazi bianchi in numero pari alle cariche sociali poste in votazione; a fianco del nome e cognome
del candidato eleggibile indica la sezione di iscrizione e l'organo o gli organi designanti.
5. Nessun'altra lista di candidati o scheda di votazione può essere presentata alla AD o distribuita ai delegati.
6. Se le condizioni di eleggibilità non sono soddisfatte, il CE non inserisce i nominativi nelle liste di candidati e
nelle schede di votazione e ne dà comunicazione agli interessati. In caso di incompatibilità in essere al momento
della verifica, il CE si limita a darne comunicazione agli interessati; il candidato, se eletto, deve esercitare il
diritto di opzione secondo quanto stabilito nel Titolo VIII.
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7. Il CE esamina le richieste di convocazione delle AD straordinarie; ne controlla la regolarità formale e
sostanziale; il direttore trasmette gli atti al CDC per le azioni successive.
Club alpino italiano – Regolamento generale
Art. III.I.5 – Commissione di verifica dei poteri
1. Il CDC nomina, almeno quindici giorni prima della AD, la commissione di verifica dei poteri, della quale fanno
parte: un componente del collegio dei revisori dei conti, incluso il revisore supplente, che la presiede, un
consigliere centrale e un componente designato dal presidente della sezione ospitante l'AD; in caso di
indisponibilità del componente del collegio dei revisori dei conti, questi sarà sostituito a tutti gli effetti da un
secondo consigliere centrale. Non possono essere nominati membri della commissione quanti sono inseriti nelle
liste dei candidati eleggibili, di cui all'articolo precedente.
Art. III.I.6 – Registrazione delegati
1. I delegati per partecipare alla AD devono registrarsi al tavolo della verifica dei poteri, ove ricevono le schede
convalidate e il materiale necessario per partecipare alle votazioni e ai lavori della AD.
2. Il presidente sezionale può essere rappresentato, oltre che da un vicepresidente o da un socio della sezione,
purché da lui incaricato per iscritto, anche da un delegato di altra sezione dello stesso GR.
3. I delegati, per esercitare il diritto di rappresentanza, devono consegnare ai tavoli della verifica dei poteri
l' autorizzazione scritta, firmata dal rappresentato e dal presidente della sezione che rilascia l'autorizzazione. Le
autorizzazioni vidimate ai tavoli della verifica dei poteri, le schede e ogni altro materiale consegnato sono
personali e non sono trasferibili in alcun caso ad altri delegati.
Art. III.I.7 – Validità delle sedute e delle deliberazioni – Votazioni per la elezione alle
cariche sociali – Proclamazione degli eletti
1. Le AD sono validamente costituite qualunque sia il numero complessivo di delegati – di persona o per
rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri, indipendentemente dal numero
di sezioni presenti.
2. L'AD straordinaria – convocata per adottare lo Statuto o per deliberare sullo scioglimento del Club alpino
italiano – è validamente costituita a partire dal momento nel quale il numero complessivo dei delegati – di
persona o per rappresentanza – registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri supera la metà del
totale dei delegati, indipendentemente dal numero di sezioni presenti.
3. Ogni AD validamente costituita, rimane tale a tutti gli effetti finché il presidente della AD ne dichiara chiusi i
lavori.
4. La commissione per la verifica dei poteri alla chiusura dei lavori di registrazione dei delegati, comunica al
presidente della AD – con verbale sottoscritto dai suoi componenti – il numero totale di sezioni convocate e
registrate, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il numero totale di autorizzazioni
di rappresentanza vidimate. Il presidente della AD ne dà comunicazione ufficiale. La comunicazione può essere
sostituita a tutti gli effetti dalla presentazione in tempo reale dei dati numerici di cui sopra, progressivamente
registrati ai tavoli della commissione per la verifica dei poteri.
5. Le deliberazioni sono adottate se approvate con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti in
aula, di persona o per rappresentanza, al momento del voto; dal computo dei votanti sono esclusi gli astenuti; è
fatta salva la maggioranza qualificata nei casi prescritti dallo Statuto.
6. Il voto per la elezione alle cariche sociali è espresso da ciascun delegato:
a) apponendo una croce a fianco del nominativo del candidato eleggibile, stampato sulla scheda ufficiale
ricevuta al momento della verifica dei poteri;
b) scrivendo, nello spazio bianco disponibile nella stessa scheda, il nominativo di altro socio non designato
ufficialmente; il nominativo scritto deve individuare – senza possibilità di dubbio – il socio che il delegato intende
eleggere.
Il numero complessivo delle preferenze espresse e dei nominativi scritti sulla scheda ufficiale non può essere
maggiore del numero totale delle cariche sociali poste in votazione con quella scheda, pena la nullità del voto.
7. Gli scrutatori controllano le votazioni, effettuano gli scrutini e trasmettono l'elenco dei votati – in ordine
decrescente di voti ricevuti – al presidente della assemblea. Il numero totale dei votanti è determinato dal totale
delle schede valide; non vengono conteggiate le schede bianche e le schede nulle. Gli scrutatori evidenziano
nell'elenco dei votati i soci che si trovano nella condizione di cui alla lettera b) del comma precedente.
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8. Risultano eletti i candidati che hanno ricevuto il numero maggiore di voti, fino a coprire tutte le posizioni
previste; in caso di parità di voti ricevuti risulta eletto il candidato avente maggiore anzianità di adesione
continuativa al Club alpino italiano, quale risulta dai documenti in possesso della direzione. Il presidente
dell'assemblea comunica l'esito delle votazioni e al termine della AD dà lettura della composizione
degli organi della struttura centrale del Club alpino italiano, così come determinata dai risultati delle votazioni.
9. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne
dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della
loro elezione.
10. Nel caso previsto alla lettera b ) del comma sesto, il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati, i
controlli previsti; se i controlli hanno esito positivo proclama eletto il candidato, in caso contrario proclama eletto
il successivo nell'elenco dei votati; il direttore dà immediata comunicazione scritta delle decisioni agli interessati.
11. Il precedente comma si applica anche al caso dei componenti del CC, che ai sensi dello Statuto sono eletti
localmente da parte dei delegati dell'area interessata. Il CE effettua, prima della proclamazione dei risultati, i
controlli previsti. Gli eletti entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del CE,
contestualmente agli eletti nella AD.
Art. III.I.8 – Regolamento per il funzionamento della AD
1. Specifico regolamento per il funzionamento delle AD ordinarie e straordinarie – redatto a cura del CC e
adottato dalla AD – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a ) nomina preliminare del presidente della AD e degli scrutatori;
b ) poteri del presidente di assemblea e degli scrutatori;
c ) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle
deliberazioni e dei verbali.
2. Sono ammessi alla discussione e alle deliberazioni della AD solamente gli argomenti posti all'ordine del
giorno, nell’ordine ivi stabilito, sulla base dei documenti trasmessi ai delegati con la convocazione.
TITOLO III -
Art. III.II.1 – Organizzazione del CN
finalità istituzionali – viene organizzato dalla sezione autorizzata dal CC, secondo le direttive da esso impartite.
2. Gli scopi, l'epoca e il programma di massima del congresso nazionale devono essere comunicati al CC dalla
sezione designata – per la loro approvazione – almeno quattro mesi prima dell'effettuazione della
manifestazione e quindi portati a conoscenza delle sezioni e dei soci.
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Club alpino italiano – Regolamento generale
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TITOLO IV – DEGLI ORGANI CENTRALI
TITOLO IV -
Art. IV.I.1 – Attribuzione dei consiglieri – Elezione locale dei consiglieri
da assegnare a ciascuna area regionale o interregionale, in proporzione al numero complessivo di soci
appartenenti alle sezioni della stessa area al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. La determinazione si effettua con il metodo proporzionale detto del divisore comune.
3. Le ARD dei GR compresi nella stessa area interregionale sono libere di designare ed eleggere i consiglieri
assegnati all'area interessata:
a) in seduta congiunta, oppure
b) in sedute convocate separatamente anche in date diverse.
L'opzione a) deve essere esercitata entro il termine dell'anno sociale per l'anno successivo e si intende
rinnovata tacitamente, fino a diversa decisione anche di una sola ARD della area interregionale interessata. Se
anche una sola ARD opta, nei medesimi termini, per la soluzione b), le disposizioni previste al comma quinto
per l'opzione b) si applicano automaticamente a tutte le altre ARD della stessa area interregionale, anche se
convocate in seduta congiunta. Dell'adozione dell'opzione a) deve essere data comunicazione scritta al direttore
entro sette giorni dalla ARD. Il direttore rende pubbliche tali decisioni.
4. In ottemperanza alle disposizioni previste dallo Statuto per il funzionamento delle ARD, la presentazione delle
candidature, l'allestimento delle schede di votazione e le votazioni per la elezione dei consiglieri seguono le
modalità stabilite, nel Titolo III, per le elezioni effettuate nelle AD ordinarie, con gli adattamenti indispensabili.
Anche le ARD, nelle quali è prevista l'elezione dei consiglieri assegnati, si svolgono entro il termine perentorio
del quindici aprile e in ogni caso almeno trenta giorni di calendario prima della AD ordinaria.
5. Chiuse le votazioni, nell'opzione a) del comma terzo, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede,
compilano l'elenco dei votati – in ordine decrescente di voti ricevuti – e sottoscrivono il relativo verbale, che
consegnano al presidente della assemblea; quest'ultimo dà lettura dei risultati delle votazioni prima della
chiusura della assemblea; nell'opzione b), gli scrutatori – preliminarmente nominati dalla assemblea, in numero
non inferiore a tre – non procedono allo spoglio delle schede, ma effettuano esclusivamente il conteggio
numerico delle stesse. L'opzione b) comporta l'adozione, da parte dei corresponsabili del corretto svolgimento
delle votazioni, delle misure atte ad assicurare la segretezza del voto fino allo spoglio delle schede da parte del
CE.
6. In entrambi i casi del comma precedente, le schede sono raccolte in plico unico a cura del presidente della
assemblea, unitamente al verbale di scrutinio, sottoscritto dagli scrutatori, nel quale devono essere evidenziate
le seguenti informazioni: la denominazione ufficiale del o dei GR le cui ARD hanno proceduto al voto, il
giorno di svolgimento della assemblea, il numero totale di delegati di diritto ed elettivi convocati e registrati, il
numero totale di autorizzazioni di rappresentanza vidimate a seguito della verifica dei poteri, il numero totale di
schede raccolte e, nel solo caso di assemblea in seduta congiunta di tutte le ARD dell'area interregionale,
l'elenco dei votati di cui al comma quinto. Sull'involucro è indicato con chiarezza il contenuto del plico. Il plico è
sigillato nel corso della assemblea e inviato al direttore, con modalità che ne attestino la trasmissione e la
ricezione, entro il terzo giorno successivo a quello di svolgimento della assemblea. La inosservanza della
procedura comporta la nullità del voto.
7. I plichi sono conservati a cura del direttore e da questa consegnati sigillati al CE che procede alla loro
contestuale apertura, al controllo del contenuto (numero di schede trasmesso, numero di schede valide e
numero di schede bianche o nulle) e, nel caso b) del comma terzo, procede allo spoglio delle schede.
8. Entro quindici giorni di calendario dalla chiusura della AD, il CE – dopo aver effettuato i controlli previsti –
proclama i risultati delle elezioni. Il direttore ne dà immediata comunicazione scritta agli interessati. Gli eletti
entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.
Art. IV.I.2 – Rinnovo dei consiglieri
1. Il rinnovo parziale del CC prevista dallo Statuto si effettua rispettando il seguente ciclo triennale che prevale
sulla durata del mandato: al termine del primo e del secondo anno si eleggono sei consiglieri; al termine del
terzo, sette consiglieri.
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2. Nel caso di rinnovo totale del CC, la norma del comma precedente viene attuata
mediante sorteggio effettuato nella prima seduta del CC successiva alla AD e alla proclamazione ufficiale degli
eletti.
3. Il consigliere, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma di rotazione prevista dallo Statuto, dopo il periodo
di seconda elezione.
4. In caso di diminuzione del numero complessivo di consiglieri attribuiti a un'area regionale o interregionale, si
opera come segue:
a) se uno o più consiglieri dell'area regionale o interregionale interessata hanno completato il loro mandato, i
delegati di quell'area non provvedono alla sostituzione del o dei consiglieri decaduti;
b) se la condizione precedente non si verifica o non è sufficiente ad esaurire la diminuzione del numero di
consiglieri attribuito, decadono uno o più consiglieri della stessa area, scelti a partire dai consiglieri con
maggiore anzianità per carica; a parità di condizioni si procede secondo volontà degli interessati o mediante
sorteggio;
c) ai consiglieri eletti in sostituzione dei consiglieri decaduti si applicano le disposizioni generali del Titolo VIII.
Art. IV.I.3 – Regolamento per il funzionamento del CC
1. Specifico regolamento per il funzionamento del CC – redatto a cura del CC e adottato dallo stesso CC – ne
disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle
deliberazioni e dei verbali;
d) validità delle deliberazioni;
e) attribuzione ai propri componenti delle funzioni di programmazione e di coordinamento delle attività del CC;
loro poteri;
f) modalità di scelta e di nomina dei componenti di commissioni consiliari e di relatori alle AD; loro poteri.
TITOLO IV-
Art. IV.II.1 – Elezione dei componenti integranti il CDC
candidati; la designazione di ciascun candidato è accompagnata dalla autocertificazione prevista per i candidati
alle cariche elettive in AD; il CC controlla preliminarmente le condizioni di eleggibilità e le eventuali
incompatibilità in essere dei designati ed elegge i componenti integranti nella prima seduta successiva alla
proclamazione ufficiale della elezione del PG, di cui assumono a tutti gli effetti l'anzianità di carica, anche nella
ipotesi di elezione in altra seduta. Ad essi e alle votazioni per la loro elezione si applicano le disposizioni
generali del Titolo VIII per la parte relativa alle cariche sociali, nonché ogni altra disposizione prevista per i
componenti della presidenza, che non risultino in contrasto con le norme del presente articolo.
Art. IV.II.2 – Rinnovo dei componenti del CDC
1. Il rinnovo parziale dei componenti della presidenza previsto dallo Statuto si effettua rispettando il seguente
ciclo triennale: al termine del primo e del secondo anno si elegge un vicepresidente; al termine del terzo, il
presidente e un vicepresidente. I tre ulteriori componenti del CDC seguono il ciclo triennale del presidente,
ciclo che prevale sulla durata del loro mandato; sono tutti rinnovabili immediatamente dopo il rinnovo del
presidente.
2. Nel caso di rinnovo totale del CDC, la norma del primo comma viene attuata mediante sorteggio effettuato
nella prima seduta del CDC successiva alla AD e alla proclamazione ufficiale degli eletti.
3. Il componente della presidenza, se rieletto, è in ogni caso soggetto alla norma della rotazione di cui alle
norme statutarie, dopo il periodo di seconda elezione.
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Art. IV.II.3 – Regolamento per il funzionamento del CDC
1. Specifico regolamento per il funzionamento del CDC – redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato
dallo stesso CC – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento, di votazione e di verbalizzazione; pubblicità delle
deliberazioni e dei verbali;
d) validità delle deliberazioni;
e) modalità di selezione e designazione dei candidati all'elezione quali componenti integranti il CDC.
2. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche del regolamento di cui al comma
primo, il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.
TITOLO IV-
Art. IV.III.1 – Organi tecnici centrali (OTC) consultivi
anche su proposta del CDC.
2. I componenti degli OTC consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDC o del
CC e sulla base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo.
3. La delibera di costituzione di un OTC consultivo deve contenere le finalità dell’organo, il numero e la nomina
dei componenti e la durata dell’incarico.
Art. IV.III.2 – Organi tecnici centrali (OTC) operativi
1. Gli OTC operativi sono composti da un massimo di sette componenti, fatta eccezione per la Commissione
nazionale alpinismo e sci alpinismo composta da un massimo di nove componenti. Essi sono eletti dal CC anche
su proposta del CDC e sulla base di indicazioni o designazioni delle strutture periferiche e degli stessi organi
tecnici operativi centrali e periferici.
2. Un unico regolamento disciplina le modalità di costituzione e di funzionamento comuni a tutti gli OTC
operativi. Il regolamento è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In caso di
inerzia accertata il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.
3. Gli OTC operativi coordinano l’attività degli omologhi organi eventualmente costituiti a livello periferico,
fornendo loro direttive nelle materie che il CC deliberi essere necessarie ad assicurare su tutto il territorio
nazionale scelte operative omogenee.
Art. IV.III.3 – Strutture operative – C.N.S.A.S.
1. Specifico ordinamento dispone sulle finalità, sulla organizzazione, sulle modalità di funzionamento e sul grado
di autonomia di ciascuna struttura operativa rispetto alla struttura centrale del Club alpino italiano. L’ordinamento
delle strutture operative è redatto a cura del CDC per iniziativa del CC, e adottato dallo stesso CC. In
caso di inerzia accertata, il CC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.
2. Il corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (C.N.S.A.S.) – operante su tutto il territorio dello Stato, in
coordinamento con il Servizio sanitario nazionale e il Servizio nazionale della protezione civile – è struttura
operativa nazionale del Club alpino italiano dotata di caratteristiche peculiari, riconosciute da specifiche leggi
dello Stato, di proprio specifico ordinamento e di ampia autonomia organizzativa, funzionale e patrimoniale.
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TITOLO IV -
Art. IV.IV.1 – Revisore dei conti supplente
dei conti effettivo.
2. ll revisore dei conti supplente partecipa a tutte le riunioni collegiali e sostituisce a tutti gli effetti un revisore dei
conti effettivo – per qualsiasi motivo assente o decaduto dal mandato – fino al suo rientro o fino alla sua
sostituzione nella successiva AD.
Art. IV.IV.2 – Funzionamento del collegio nazionale dei revisori dei conti
1. Il collegio nazionale dei revisori dei conti può stabilire, ove lo ritenga necessario per una più proficua
organizzazione della sua attività, forme di autodisciplina, con particolare riferimento a:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) modalità di svolgimento delle sedute e di intervento dei componenti.
2. Il collegio si riunisce almeno una volta ogni trimestre.
3. I revisori dei conti effettuano visite collegiali e individuali agli atti contabili e amministrativi della struttura
centrale del Club alpino italiano, formalizzandole con appositi verbali inviati al CC e al PG e conservati agli atti.
TITOLO IV -
Art. IV.V.1 – Regolamento per il funzionamento del collegio nazionale dei probiviri
iniziativa del CDC, e adottato dal CC – ne disciplina le modalità di funzionamento, in particolare stabilendo:
a) forme di pubblicità della convocazione;
b) validità delle sedute;
c) modalità di svolgimento delle sedute, di intervento e di verbalizzazione; pubblicità delle decisioni e dei verbali;
d) validità delle decisioni.
2. Il collegio tiene i propri archivi presso la sede legale del Club alpino italiano e si riunisce anche altrove,
secondo necessità.
3. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche del regolamento di cui al comma
primo, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.
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TITOLO V – DELL’ORGANIZZAZIONE CENTRALE – DIREZIONE – AMMINISTRAZIONE -
CONTABILITÀ – BILANCI
Art. V.I.1 – Regolamento di organizzazione – Regolamento di amministrazione e di contabilità
CC – disciplina tutti gli aspetti relativi alla organizzazione e alla gestione del personale della struttura centrale
del Club alpino italiano.
2. Specifico regolamento di amministrazione e di contabilità – redatto, per iniziativa del CDC, a cura del direttore
e adottato dal CC – disciplina tutti gli aspetti relativi alla amministrazione, alla contabilità e ai bilanci della
struttura centrale del Club alpino italiano.
3. In caso di inerzia accertata nella redazione e nelle successive modifiche dei regolamenti di cui ai commi
precedenti, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza, anche affidando l'incarico a terzi.
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Club alpino italiano – Regolamento generale
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PARTE SECONDA – STRUTTURE PERIFERICHE
TITOLO VI – DELLE SEZIONI
TITOLO VI -
Art. VI.I.1 – Costituzione delle sezioni
competente per territorio, entro il 31 maggio per l'anno sociale successivo, corredata dalla seguente
documentazione:
a) un elenco di soci ordinari e famigliari della sottosezione, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi,
in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati associativi e le loro firme;
b) una precisa indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo VI.I.2, comma
secondo.
La sottosezione deve essere attiva da almeno tre anni sociali completi. Il CDR, sentite la sezione di
appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione,
entro sessanta giorni.
2. Se la sottosezione non è attiva da almeno tre anni sociali completi, o se si è in presenza di un numero
complessivo di richiedenti, iscritti ed attivi da almeno due anni sociali completi, inferiore a centocinquanta, ma
comunque non inferiore a cento, il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta le particolari condizioni (popolazione
del territorio, distanza e numero delle sezioni già esistenti), considera ogni altro opportuno elemento di giudizio e
trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla
costituzione della nuova sezione, entro sessanta giorni.
3. In via subordinata, se non esiste sottosezione in grado di presentare la domanda di costituzione in sezione, la
richiesta può essere presentata direttamente dai promotori al CDR competente per territorio, corredata dalla
seguente documentazione:
a) un elenco di soci ordinari e famigliari promotori in numero non inferiore a centocinquanta con i loro dati
associativi e le loro firme;
b) una precisa indicazione della zona di attività, così come definita nel successivo articolo VI.I.2, comma
secondo.
I soci promotori devono essere iscritti ed attivi da almeno tre anni sociali completi.
Il CDR, sentite le sezioni più vicine, valuta e trasmette la richiesta con proprio parere motivato al CDC, entro
novanta giorni. Il CDC valuta e delibera sulla costituzione della nuova sezione, negli stessi termini.
4. Qualora il CDR non valuti e deliberi nei termini fissati nei casi dei commi precedenti, vi provvede il CDC su
istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni.
5. La domanda di costituzione in sezione – corredata dalla medesima documentazione prescritta nel comma
primo – può essere presentata dall’organo direttivo di una sottosezione operante in un territorio comunale nel
quale preesistono una o più sezioni al CDC. In questo caso la sottosezione deve essere attiva da almeno tre
anni sociali completi ed avere almeno trecento cinquanta soci, sempre che la popolazione residente in quel
comune, secondo i rilevamenti ufficiali dell'ultimo censimento nazionale, superi i cento mila abitanti e la nuova
sezione si impegni ad operare nel territorio del comune in accordo con le sezioni preesistenti, in particolare
per i rapporti con gli enti comunali e per la definizione delle quote associative. Il CDC, sentiti il CDR competente
per territorio, la sezione di appartenenza della sottosezione e le sezioni più vicine, valuta e delibera sulla
costituzione della nuova sezione, entro novanta giorni.
6. L’anzianità della sezione decorre dalla data della delibera di approvazione della sua costituzione da parte del
CC. La nuova sezione è operativa dall'inizio dell'anno sociale immediatamente successivo alla data della
delibera suddetta, sempre che entro il 31 marzo dello stesso anno sociale la sezione abbia versato alla
direzione l’intero importo delle quote associative annuali comprensive dei contributi, per il numero complessivo
dei soci ordinari e famigliari, di cui all'elenco allegato alla domanda di costituzione della sezione. La sezione e i
suoi soci sono rappresentati alla AD sulla base del numero totale di soci iscritti alla data del 31 dicembre, cioè
al termine del primo anno sociale di operatività della sezione, per l'anno sociale che segue.
7. La mancata ottemperanza all'obbligo stabilito dal comma precedente è insanabile e determina la decadenza
automatica della delibera di approvazione della costituzione della sezione con effetto immediato. In questo caso
la domanda di costituzione in sezione può essere reiterata non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di
decadenza della delibera.
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8. Le norme stabilite per la costituzione di nuove sezioni sono applicate anche nel caso di eventuale
ricostituzione di sezioni, per le quali sia stato precedentemente deliberato lo scioglimento. La richiesta di
ricostituzione non può essere presentata prima che siano trascorsi almeno due anni sociali completi dalla
delibera di scioglimento. La sua valutazione è effettuata anche in base alle cause che determinarono
lo scioglimento della sezione. Il CC approva le delibere di costituzione di nuove sezioni nel termine di sessanta
giorni.
Art. VI.I.2 – Denominazione – Zona di attività delle sezioni
1. La sezione assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano – Sezione di seguito da nome
del comune o della località; rimangono in vigore le diverse denominazioni – incluse quelle delle sezioni presenti
sul territorio di uno stesso comune – storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento,
secondo lo schema Club alpino italiano – Denominazione storica – Nome del comune o della località. La
sezione può essere dedicata alla memoria di un suo socio; in questo caso nome e cognome del socio devono
essere scritti tra virgolette (« ») dopo la denominazione ufficiale della sezione, di cui fanno parte integrante.
La denominazione ufficiale deve essere composta tutta con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più righe.
2. Si definisce zona di attività della sezione il territorio sul quale essa svolge attività organizzata, stabile e
continuativa, inclusa la gestione di strutture ricettive; la zona di attività di una sezione non può estendersi a
comuni di altra provincia se in tale provincia esiste o è costituita altra sezione, salvo autorizzazione scritta dei
CDR competenti per territorio. Nelle città più grandi la suddivisione delle zone di attività delle sezioni esistenti
può fare riferimento al territorio delle circoscrizioni comunali.
3. Eventuali controversie, sia in merito alla denominazione, sia in merito alla zona di attività di due sezioni
limitrofe o poste nel territorio dello stesso comune, sono risolte con accordo diretto tra le parti o, in difetto di
accordo, con delibera del CDR, nel termine di novanta giorni, su istanza degli interessati.
Art. VI.I.3 – Assemblea dei soci della sezione
1. L’assemblea dei soci è l’organo sovrano della sezione; è costituita da tutti i soci maggiorenni ad essa iscritti.
2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali della sezione;
b) elegge i componenti degli organi della sezione e i delegati alla AD nel numero assegnato, tra i soci
maggiorenni ordinari e famigliari della sezione, con le modalità stabilite dall'ordinamento della sezione, escluso il
voto per corrispondenza;
c) delibera le quote associative e i contributi a carico dei soci, per la parte destinata alla sezione ed eccedente le
quote stabilite dall’assemblea dei delegati;
d) approva l’operato del consiglio direttivo e i bilanci d’esercizio della sezione;
e) delibera l’acquisto, l’alienazione e la costituzione di vincoli reali su beni immobili.
3. L’assemblea ordinaria dei soci si svolge entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno; le
assemblee straordinarie ogni qual volta il consiglio direttivo della sezione lo ritenga necessario o quando ne sia
inoltrata richiesta da parte del CDC, del CDR, del collegio dei revisori dei conti della sezione, oppure dai soci
maggiorenni della sezione, nel numero fissato dall'ordinamento della stessa.
Art. VI.I.4 – Consiglio direttivo della sezione
1. Il consiglio direttivo è l’organo di gestione della sezione; è composto da almeno quattro componenti, più il
presidente.
2. Assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) propone all'assemblea dei soci i programmi annuali e pluriennali della sezione; redige, collaziona e riordina le
modifiche dell’ordinamento della sezione;
b) pone in atto le deliberazioni della assemblea dei soci;
c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi secondo le direttive impartite dall'assemblea dei soci; è
responsabile in via esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei
bilanci di esercizio della sezione;
d) delibera la costituzione di nuove sottosezioni.
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Art. VI.I.5 – Presidente della sezione
1. Il presidente della sezione è il legale rappresentante della stessa; ha poteri di rappresentanza che può
delegare; ha la firma sociale; assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute della assemblea dei soci; convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo;
b) presenta all’assemblea dei soci la relazione annuale accompagnata dal conto economico dell’esercizio e dallo
stato patrimoniale della sezione;
c) pone in atto le deliberazioni del consiglio direttivo.
2. Il candidato alla carica di presidente della sezione al momento della elezione deve aver maturato esperienza
almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve avere anzianità di iscrizione
alla sezione non inferiore a due anni sociali completi.
Art. VI.I.6 – Collegio dei revisori dei conti della sezione
1. Il collegio dei revisori dei conti è costituito da almeno tre componenti.
2. Esercita il controllo contabile e amministrativo della gestione finanziaria, economica e patrimoniale della
sezione; ne esamina i bilanci d’esercizio e riferisce all’assemblea dei soci.
3. Il collegio dei revisori dei conti assiste alle sedute della assemblea dei soci e del consiglio direttivo della
sezione.
Art. VI.I.7 – Collegio dei probiviri della sezione
1. Se l'ordinamento della sezione prevede la costituzione di un proprio collegio di probiviri, quest'ultimo non è
organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all'interno della sezione, anche non obbligatoria; qualora
investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino
a che il collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che
siano decorsi giorni sessanta da quello in cui al collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.
2. Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione, il collegio trasmette d'ufficio gli atti relativi al collegio
regionale o interregionale dei probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti, quale organo
giudicante di primo grado.
Art. VI.I.8 – Divieti e obblighi delle sezioni
1. Alle sezioni è fatto divieto di costituire gruppi di non soci; di stabilire e mantenere, al di fuori della propria zona
di attività, rapporti diretti con enti autonomi o altri che hanno competenza amministrativa su un territorio che
comprende, anche in parte, la zona di attività di altra sezione, senza aver richiesto ai CDR interessati la
preventiva autorizzazione, che si intende concessa salvo tempestivo diniego.
2. Ogni sezione è obbligata:
a) ad acquistare una copia di ogni nuovo volume pubblicato della collana «Guida Monti d’Italia» ogni duecento
soci o frazione superiore a cento, secondo il numero complessivo degli iscritti al 31 dicembre dell’anno
precedente l’edizione;
b) a presentare al CDR entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione riassuntiva dell’attività svolta nell’anno
precedente e a trasmettere al CDR entro il 30 aprile di ogni anno copia dello stato patrimoniale della sezione e
del conto economico dell’esercizio, con indicazione dell’importo delle quote sociali, stabilite per le diverse
categorie di soci;
c) a trasmettere al direttore e al CDR entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli eletti
negli organi della sezione e il recapito ufficiale;
d) a trasmettere al direttore e al CDR copia dell’ordinamento sezionale e delle sue modifiche, entro trenta giorni
dalla adozione da parte dell’assemblea dei soci.
Art. VI.I.9 – Scioglimento delle sezioni
1. L’assemblea dei soci della sezione ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste
dall’ordinamento della stessa. Il CDR delibera lo scioglimento della sezione nei casi previsti dal Regolamento
generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di
supplenza e delibera, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti.
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2. In caso di scioglimento di una sezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio nazionale dei
revisori dei conti del Club alpino italiano.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più
di tre anni dal CDR e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR interessato.
4. Lo scioglimento di una sezione comporta il contemporaneo scioglimento delle sue sottosezioni. Queste, ove si
verifichino le condizioni previste all' articolo VI.I.1, possono richiedere la trasformazione in sezione. I soci
mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera
scelta.
Art. VI.I.10 – Sezioni nazionali
1. Le sezioni nazionali hanno la loro sede presso la struttura centrale del Club alpino italiano e non sono
inquadrate in alcun raggruppamento regionale. Ad esse si applica il precedente articolo sui divieti e obblighi
delle sezioni, sostituendo al comitato direttivo regionale il comitato direttivo centrale. Sono rappresentate in AD
in conformità alle norme del Titolo III. Alle sezioni nazionali si applicano le norme regolamentari relative al
tesseramento di cui al successivo Capo II.
2. I soci delle sezioni nazionali, pur mantenendo l’iscrizione alla sezione del Club alpino italiano di origine,
rimangono inclusi nel conteggio del numero dei soci della sola sezione nazionale di appartenenza.
3. L'eventuale accettazione da parte delle sezioni nazionali dell'iscrizione di candidati che non siano già soci del
Club alpino italiano è atto illecito e privo d'ogni effetto.
4. I soci delle sezioni nazionali possono accedere alle cariche sociali negli organi della sezione nazionale di
appartenenza o della sezione di origine, secondo i rispettivi ordinamenti.
5. L'assemblea dei soci della sezione nazionale ne può deliberare lo scioglimento, con le modalità previste
dall'ordinamento della stessa. Il CC ne delibera lo scioglimento nei casi previsti dal Regolamento generale o dal
regolamento disciplinare. La delibera è sottoposta alla approvazione della AD nei termini statutari.
Art. VI.I.11 – Sezioni particolari
1. Nella delibera di costituzione di una sezione particolare il CDC stabilisce il GR di attribuzione della medesima.
Il consiglio direttivo della sezione fissa, secondo necessità, sedi e recapiti. Su richiesta motivata del consiglio
direttivo della sezione particolare, il CDC può deliberare il trasferimento della sezione ad altro GR; anche questa
delibera è soggetta ad approvazione da parte del CC. Fatte salve le diverse disposizioni della delibera di
costituzione, alle sezioni particolari si applicano le norme regolamentari relative all'ordinamento delle sezioni del
Club alpino italiano. Sono rappresentate in AD e nella ARD del proprio raggruppamento regionale in
conformità alle norme del Titolo III.
TITOLO VI -
Art. VI.II.1 – Tesseramento
tesseramento di coloro che aderiscono al Club alpino italiano e dei soci che rinnovano l’adesione.
2. La sezione convalida le adesioni dei soci ad avvenuto pagamento della quota associativa e dei contributi
annuali ordinari e straordinari annuali previsti per ciascuna categoria; trasmette alla direzione gli elenchi
nominativi dei soci e gli importi da versare alla struttura centrale nei termini deliberati dal CDC. I soci ordinari di
diritto e i soci ordinari vitalizi sono esonerati dal pagamento della sola quota associativa minima stabilita dalla
AD, ma non dal pagamento dei contributi ordinari e straordinari.
3. La sezione trasmette gli elenchi dei propri soci ordinari vitalizi alla direzione, entro il 31 marzo.
4. L’efficacia delle nuove adesioni e dei rinnovi decorre dal giorno successivo a quello di trasmissione o
consegna alla direzione degli elenchi dei nominativi, comprovato mediante documento avente data certa.
5. Le nuove adesioni e i rinnovi sono ricevuti dalle sezioni fino al 31 ottobre per l’anno sociale in corso.
6. La direzione fissa le modalità e i termini per la restituzione di quanto trasmesso per il tesseramento e non
utilizzato; ciò che non è restituito nei termini rimane addebitato.
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7. In base alle risultanze del tesseramento soci al 31 dicembre, la direzione, accertati eventuali casi di mora di
una sezione negli adempimenti relativi al tesseramento o di riduzione del numero complessivo di soci a meno di
settantacinque – in entrambi i casi per due anni sociali consecutivi – comunica l'accertamento alla sezione
interessata, al CDR competente e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDR, sentita la sezione, delibera il
suo scioglimento con libero trasferimento dei soci o, se valutata positivamente l’attività istituzionale svolta dalla
sezione negli ultimi cinque anni e se sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione
dello stesso GR o la sua trasformazione in sottosezione di altra sezione dello stesso GR. In assenza di
decisione, da adottare entro novanta giorni, il CDC supplisce d’ufficio il CDR, e delibera nel termine di trenta
giorni dalla conoscenza dei fatti. La delibera è soggetta all'approvazione del CC.
8. L'accertamento della situazione di mora della sezione determina automaticamente la sospensione della
erogazione di qualunque tipo di contributo a carico del bilancio del Club alpino italiano o del bilancio del GR
competente.
TITOLO VI -
Art. VI.III.1 – Costituzione delle sottosezioni
consiglio direttivo della sezione, corredata dai seguenti documenti:
a) un elenco dei soci ordinari o famigliari della sezione che intendono costituire la sottosezione, in numero non
inferiore a cinquanta, con i loro dati associativi e le loro firme;
b) una precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione si propone di svolgere
attività stabile e continuativa.
Non può essere costituita una nuova sottosezione per divisione di sottosezione preesistente.
2. Il consiglio direttivo della sezione delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di
costituzione ed entro i trenta successivi fa pervenire al CDR competente per territorio la delibera di costituzione,
la precisa indicazione dell’ambito o del territorio sul quale la nuova sottosezione è autorizzata ad operare
e il regolamento sezionale vigente, che deve prevedere una adeguata regolamentazione dei rapporti tra sezione
e sottosezione, la composizione degli organi della sottosezione e il grado di autonomia concesso alla
sottosezione.
3. Il CDR, sentite le sezioni più vicine, approva la delibera nella prima seduta utile ed entro i trenta giorni
successivi ne dà comunicazione al direttore. Qualora il consiglio direttivo della sezione non deliberi nei termini
previsti, vi provvede il CDR, su istanza dei promotori, nel termine di novanta giorni. In questo caso la delibera è
soggetta ad approvazione da parte del CC.
4. La sottosezione dispone del grado di autonomia previsto dall’ordinamento della sezione ma in ogni caso non
intrattiene rapporti diretti con la struttura centrale. Ha un proprio ordinamento che non può essere in contrasto
con quello della sezione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del consiglio
direttivo della sezione.
Art. VI.III.2 – Denominazione delle sottosezioni
1. La sottosezione assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano – Denominazione della
sezione – Sottosezione di seguito dal nome del comune o della località; rimangono in vigore le diverse
denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente ordinamento, secondo lo schema
Club alpino italiano – Denominazione della sezione – seguito da Denominazione storica.
Art. VI.III.3 – Scioglimento delle sottosezioni
1. L’assemblea dei soci della sottosezione può deliberarne lo scioglimento, con le modalità previste
dall’ordinamento della stessa. Il consiglio direttivo della sezione ne delibera lo scioglimento nei casi previsti
dall’ordinamento della sezione, dal Regolamento generale e dal regolamento disciplinare. In caso di inerzia
accertata, il CDR subentra d’ufficio con funzioni di supplenza e delibera nel termine di novanta giorni dalla
conoscenza dei fatti.
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2. In caso di scioglimento di una sottosezione la liquidazione deve farsi sotto il controllo del collegio regionale o
interregionale dei revisori dei conti competente per territorio.
3. Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio della
sezione.
4. I soci della sottosezione mantengono la loro iscrizione alla sezione, salvo chiedere il trasferimento ad altra
sezione a loro libera scelta.
21 di 44
Club alpino italiano – Regolamento generale
23
TITOLO VII – DEI RAGGRUPPAMENTI REGIONALI DI SEZIONI
TITOLO VII -
Art. VII.I.1 – Raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
approvazione della loro costituzione da parte del CC e non possono sottrarsi agli obblighi che ne derivano.
Art. VII.I.2 – Denominazione dei raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
1. Il GR assume obbligatoriamente la denominazione Club alpino italiano seguito dal nome ufficiale della
regione. Le denominazioni devono essere composte tutte con lo stesso carattere (tipo e corpo) anche su più
righe. Gli altri organi del GR assumono denominazioni strutturate in modo analogo. I raggruppamenti delle
province autonome mantengono le denominazioni storicamente preesistenti alla data di adozione del presente
ordinamento.
Art. VII.I.3 – Assemblea regionale o provinciale dei delegati
1. La ARD assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) adotta l’ordinamento e i programmi annuali e pluriennali del GR;
b) elegge i componenti degli organi del GR, con le modalità stabilite dall'ordinamento del GR, escluso il voto per
corrispondenza;
c) designa i candidati alle cariche elettive negli organi del Club alpino italiano – esclusa l'AD – e nel CE; designa
ed elegge i componenti del CC assegnati all'area, rispettivamente in ottemperanza alle norme di cui ai Titoli III e
IV;
d) su proposta del CDR, costituisce, conferma, unifica e sopprime – quali organi tecnici regionali operativi –
commissioni ed altri organismi destinati allo svolgimento di specifiche attività istituzionali; ne approva
preventivamente i programmi annuali di attività;
e) su proposta del CDR, stabilisce annualmente il contributo ordinario da corrispondere da parte delle sezioni al
proprio GR;
f) approva l’operato del CDR e i bilanci d’esercizio del GR;
g) delibera eventuali forme di coordinamento e di collaborazione stabili con altri GR della stessa area
interregionale.
2. La ARD si svolge entro il termine perentorio del quindici aprile di ciascun anno; le assemblee straordinarie
ogni qual volta il CDR lo ritenga necessario o quando ne sia inoltrata richiesta da parte del CDC, del collegio
regionale dei revisori dei conti, oppure dei delegati del GR, nel numero fissato in conformità all'ordinamento
del raggruppamento interessato.
3. Il funzionamento della ARD è retto dalle norme previste al Titolo III, Capo I per la AD, in particolare per quanto
riguarda la convocazione, la partecipazione e registrazione dei delegati, il diritto di rappresentanza, la validità
delle sedute e delle deliberazioni, le votazioni per le cariche nei vari organi, il regolamento per il funzionamento
della ARD, con gli adattamenti indispensabili.
4. Allorché i delegati da convocare in ARD sono in numero complessivo inferiore a dieci l'ordinamento del GR
può prevedere, esclusivamente per le elezioni di cui al comma primo, lettere b) e d) e per le funzioni di cui al
comma primo, lettere e) ed f), il coinvolgimento delle assemblee sezionali dei soci, anche separate – con
modalità conformi a quanto stabilito per il funzionamento della ARD e con gli adattamenti indispensabili – o
soluzioni alternative che in ogni caso tengano conto della ripartizione numerica dei soci del GR, tra le diverse
sezioni dello stesso raggruppamento regionale.
22 di 44Club alpino italiano – Regolamento generale
Art. VII.I.4 – Comitato direttivo regionale o provinciale
1. Il CDR è composto da almeno tre componenti; il CDR può eleggere uno o più vicepresidenti e un segretario,
quest’ultimo anche al di fuori dei suoi componenti.
2. Il CDR assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) predispone i programmi annuali del GR e li sottopone alle deliberazioni della ARD; collabora con le sezioni di
altri GR che hanno la detenzione o il possesso di strutture ricettive nella propria regione o provincia autonoma;
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svolge ogni azione necessaria o utile al raggiungimento delle finalità istituzionali del Club alpino italiano; fissa,
secondo necessità, sedi e recapiti degli organi del GR;
b) redige, collaziona e riordina le proposte di modifica dell’ordinamento del GR, preparate per iniziativa del CC,
per iniziativa propria o di un quinto dei delegati del GR;
c) pone in atto le deliberazioni della ARD;
d) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi, secondo le direttive impartite dalla ARD; è responsabile in via
esclusiva della amministrazione, della gestione e dei relativi risultati; cura la redazione dei bilanci di esercizio del
GR;
e) delibera la costituzione di nuove sezioni ed approva la costituzione di nuove sottosezioni nella propria regione
o provincia autonoma;
f) rilascia le autorizzazioni previste, coordina e controlla l’attività delle sezioni nel perseguimento delle finalità
istituzionali; vigila che esse ottemperino alle norme statutarie e regolamentari comunicandone al CDC le
eventuali inosservanze.
3. Le sedute del CDR si svolgono in via ordinaria ogni qual volta il PR lo ritenga necessario o quando ne sia
inoltrata richiesta da almeno un terzo dei componenti del CDR o dal collegio regionale dei revisori dei conti.
4. I componenti del CDR partecipano alle sedute della ARD; possono prendervi la parola senza diritto di voto,
anche se delegati elettivi della propria sezione.
Art. VII.I.5 – Presidente regionale o provinciale
1. Il PR è il legale rappresentante del GR; ha poteri di rappresentanza che può delegare; ha la firma sociale;
assolve almeno le seguenti funzioni specifiche:
a) convoca le sedute della ARD; convoca e presiede le sedute del CDR;
b) presenta alla ARD la relazione generale annuale sullo stato del GR accompagnata dal conto economico dell’
esercizio e dallo stato patrimoniale del raggruppamento regionale;
c) partecipa alla conferenza nazionale dei PR;
d) pone in atto le deliberazioni del CDR.
2. In caso di impedimento il PR è sostituito da un vicepresidente o, in via subordinata, dal componente il CDR
avente maggiore anzianità di adesione ininterrotta al Club alpino italiano.
Art. VII.I.6 – Conferenza nazionale dei presidenti regionali e provinciali
1. La conferenza nazionale dei PR è convocata periodicamente, per uno scambio di informazioni tra CC, CDC e
GR e per impostare e coordinare azioni comuni tra i diversi GR e controllarne i risultati.
2. Assolve le seguenti funzioni specifiche:
a) esprime parere sui programmi di indirizzo del Club alpino italiano;
b) propone agli organi della struttura centrale la discussione di argomenti ritenuti necessari per un proficuo
sviluppo delle attività istituzionali;
c) esprime parere obbligatorio sulle linee generali delle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento
generale.
23 di
Art. VII.I.7 – Collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti
1. Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti di ciascun GR è composto almeno di tre componenti
che si possono alternare alla presidenza dell'organo. Se è costituito un collegio interregionale, esso è composto
da almeno un componente per ciascuna regione o provincia autonoma.
2. Il collegio regionale o provinciale dei revisori dei conti o il componente regionale o provinciale assiste alle
sedute della ARD e del CDR.
Art. VII.I.8 – Collegio regionale o provinciale dei probiviri
1. Il collegio regionale o provinciale dei probiviri di ciascun GR è composto almeno di tre componenti che si
possono alternare alla presidenza dell’organo. Se è costituito un collegio interregionale, esso è composto da
almeno un componente per ciascuna regione o provincia autonoma.
2. Il collegio giudica e decide sulle controversie interne al GR o deferite alla propria competenza – in conformità
ai principi, alle procedure e nei termini stabiliti dal regolamento disciplinare.
3. Le sue decisioni sono appellabili presso il collegio nazionale dei probiviri del Club alpino italiano.
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Art. VII.I.9 – Organi tecnici regionali o provinciali consultivi
1. Gli organi tecnici regionali consultivi sono composti da un massimo di cinque componenti. Essi sono scelti e
nominati dal CDR.
2. I componenti degli organi consultivi operano, singolarmente o collegialmente solo su richiesta del CDR e sulla
base di un incarico fiduciario che può essere limitato nel tempo e che può essere revocato.
Art. VII.I.10 – Organi tecnici regionali o provinciali operativi
1. L'ordinamento di ciascun GR stabilisce la composizione degli organi tecnici regionali operativi, le modalità
della scelta, anche sulla base di indicazioni o designazioni delle sezioni e degli stessi organi tecnici regionali
operativi, e di elezione dei loro componenti. Nel caso di organi tecnici interregionali l'ordinamento dei GR
interessati provvede a stabilire le norme relative.
2. La ARD esercita funzioni di indirizzo politico-
conseguiti sono esercitate dal CDR, che ne riferisce alla ARD. Le funzioni d’indirizzo tecnico generale sono
esercitate dagli OTC operativi omologhi; nel caso di loro inesistenza o inerzia accertata, il CDC subentra d’ufficio
con funzioni di supplenza.
1. Le ARD possono costituire altri organi regionali o provinciali.
2. Possono essere costituiti organi interregionali limitatamente ai collegi dei revisori dei conti, ai collegi dei
probiviri, agli organi tecnici consultivi e agli organi tecnici operativi. Possono essere costituiti altri organi
interregionali di coordinamento e di collaborazione.
3. La costituzione di un organo interregionale o lo scioglimento di uno esistente è deliberata con il voto
favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR interessati. Entro quindici giorni dalla adozione, il
testo della delibera è inviato al CC che – verificatane la legittimità e la opportunità – approva la delibera nella
prima seduta utile; il direttore ne dà comunicazione agli interessati entro quindici giorni. L'elezione dei
componenti degli organi interregionali costituiti è effettuata dai delegati di tutti i GR interessati, convocati in
seduta congiunta, a maggioranza dei presenti.
4. In difetto dell’accordo di cui al comma precedente o più in generale nel caso di inerzia accertata della o delle
ARD, il CDC subentra d’ufficio con funzioni di supplenza. Il CDC – direttamente o tramite commissario ad acta
specificamente nominato tra i propri componenti – costituisce o scioglie, sentite le sezioni interessate,
gli organi regionali o interregionali, nel termine di sessanta giorni dalla conoscenza dei fatti; il direttore ne dà
comunicazione agli interessati entro quindici giorni.
Art. VII.I.12 – Condizioni di eleggibilità alle cariche regionali o provinciali
1. I candidati alle cariche negli organi dei GR oltre a soddisfare tutte le condizioni generali di cui ai Titoli VIII
dello Statuto e del Regolamento generale devono essere soci di una delle sezioni costituenti il raggruppamento
Art. VII.I.13 – Partecipazione alle sedute degli organi regionali o provinciali degli eletti negli
organi del Club alpino italiano
1. I soci eletti nel CC, nel CDC e nel collegio dei revisori dei conti sono invitati alle sedute degli organi dei
raggruppamenti regionali e interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza. Se ritenuto
opportuno, possono essere invitati anche alle sedute delle assemblee dei delegati di altri raggruppamenti
regionali e interregionali.
2. Gli ex presidenti generali sono invitati alle sedute delle assemblee dei delegati dei raggruppamenti regionali e
interregionali nella cui area è collocata la sezione di appartenenza.
3. I soggetti di cui ai due commi precedenti partecipano senza diritto di voto alle sedute alle quali sono invitati.
Art. VII.I.14 – Partecipazione alle sedute delle ARD dei rappresentanti delle sezioni nazionali
1. I rappresentanti dei gruppi del C.A.A.I. e dei comitati dell' A.G.A.I. sono invitati alle sedute delle ARD del
gruppo regionale nella cui regione sono collocati tali gruppi e comitati.
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2. I soggetti di cui al comma precedente partecipano alle ARD senza diritto di voto.
Art. VII.I.15 – Divieti e obblighi dei raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
1. Ai GR è fatto divieto di stabilire e mantenere rapporti diretti con enti locali o altri che hanno competenza
amministrativa su un territorio che comprende, anche in parte, la zona di altro GR, senza preventivo accordo del
GR interessato.
2. Ogni GR è obbligato:
a) a presentare al CDC entro il termine fissato dal calendario degli adempimenti per l’ AD una relazione
riassuntiva dell’ attività svolta nell’anno precedente e a trasmettere copia dello stato patrimoniale del GR e del
conto economico;
b) a trasmettere al direttore e al CDC entro trenta giorni dalle votazioni o dalla variazione l’elenco degli eletti
negli organi del GR e il recapito ufficiale;
c) a trasmettere al comitato elettorale entro trenta giorni dalle votazioni l’elenco dei designati alle cariche negli
organi del Club alpino italiano e a trasmettere al comitato elettorale le schede delle votazioni per la carica di
componente del CC, in ottemperanza alle norme di cui al Titolo IV;
d) a trasmettere al direttore e al CDC copia dell’ordinamento del GR e delle sue modifiche, entro trenta giorni
dall'adozione da parte della ARD.
25 di 44
Club alpino italiano – Regolamento generale
TITOLO VII -
Art. VII.II.1 – Aree regionali e interregionali
denominazioni:
a) Regioni Liguria – Piemonte – Valle d'Aosta (LPV);
b) Regione Lombardia (LOM);
c) Regioni Veneto – Friuli Venezia Giulia (VFG);
d) Regioni Toscana – Emilia-
e) Regioni Centro – Meridionali – Insulari (CMI);
f) Regione Trentino-
2. Su proposta del CC, l’ AD può modificare il numero delle aree e rideterminare i GR finitimi in ciascuna
compresi. Ciascuna area deve includere almeno una regione.
3. La richiesta di individuazione di una nuova area o di modifica di quelle esistenti deve essere presentata al CC
dai consigli direttivi di almeno due terzi delle sezioni e dei soci dell'area interessata entro il 31 ottobre per l'AD
ordinaria immediatamente successiva e deve contemporaneamente soddisfare le seguenti condizioni generali,
valide per ciascuna area:
a) il numero di sezioni appartenenti a ciascuna area non deve essere inferiore a cinque;
b) il numero dei soci iscritti alle sezioni di ciascuna area non deve risultare inferiore al due e mezzo per cento del
numero complessivo dei soci del Club alpino italiano;
c) il numero dei delegati di diritto ed elettivi delle sezioni e dei soci di ciascuna area non deve risultare inferiore
al uno e mezzo per cento del numero complessivo dei delegati del Club alpino italiano.
Le situazioni numeriche relative a sezioni, soci e delegati sono riferite al 31 dicembre immediatamente
precedente la presentazione della richiesta; fanno testo i dati ufficiali a disposizione della direzione.
4. Il CC, sentiti i CDR interessati, decide sulla presentazione della proposta alla AD e comunica la sua decisione
a tutti i CDR e alle sezioni interessate.
5. Le ARD dei GR operanti nel territorio di una area interregionale convocate in seduta congiunta ai sensi dello
Statuto, sono convocate e presiedute a turno dal PR di uno dei raggruppamenti. L'assemblea così costituita
mantiene la denominazione storica di convegno delle regioni.
Club alpino italiano – Regolam
ento generale
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PARTE TERZA – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
TITOLO VIII -
TITOLO VIII -
Art.VIII.I.1 – Definizioni
con significati specifici.
· Carica sociale: una delle cariche elettive negli organi della struttura centrale, di cui ai Titoli III e IV, e negli
organi delle strutture periferiche, di cui ai Titoli VI e VII dello Statuto e del Regolamento generale.
· Idoneità: il possesso delle caratteristiche, dei requisiti di competenza e di esperienza nonché l'insussistenza di
condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità – stabiliti dalla legge o dall'ordinamento del Club alpino italiano –
richiesti al socio per accedere ad una particolare carica sociale o per ricevere un incarico.
· Incarico: l'affidamento al socio di compiti specifici, anche speciali o di missione o di rappresentanza, all'interno
del Club alpino italiano o nei confronti del suo esterno, con prestazioni personali volontarie e gratuite. Incarico
professionale: l'affidamento a persona fisica o giuridica del compito di svolgere attività professionali
specifiche, per conto e nell'interesse del Club alpino italiano, con conseguente rapporto contrattuale. Gli incarichi
professionali sono soggetti alle norme del regolamento di organizzazione e del regolamento di amministrazione
e di contabilità.
· Inerzia accertata: qualunque caso di ritardo nell'adempiere funzioni dovute, anche per cause estranee alla
volontà dei singoli, prolungato oltre i limiti di tempo stabiliti dall'ordinamento del Club alpino italiano o fissati dalla
delibera di affidamento di un incarico da parte di qualsiasi soggetto o organo della struttura centrale o delle
strutture periferiche. Per estensione, qualunque caso di incapacità a deliberare per mancato raggiungimento
delle maggioranze stabilite.
· Ordinamento: il complesso di norme che disciplinano il Club alpino italiano e ciascuna sua struttura, centrale o
periferica. O. della struttura centrale: il complesso di norme specifiche che disciplinano la struttura centrale
(nell'ordine gerarchico: statuto, regolamento generale, regolamento disciplinare, regolamento di organizzazione,
regolamento di amministrazione e di contabilità, altri regolamenti specifici). O. delle sezioni, dei raggruppamenti
regionali: il complesso di norme specifiche che disciplinano, rispettivamente, le sezioni e i raggruppamenti
regionali; in entrambi i casi la norma di ordine gerarchico superiore è denominata statuto, nei casi previsti dalla
legge.
· Organo: ogni struttura organizzativa costituita da un socio o da più soci cui sono affidati, con mandato elettivo,
compiti e funzioni specifici nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano: organo individuale, collegiale.
Organi centrali: v. Statuto, Titolo IV. Organi del Club alpino italiano: v. Statuto, articolo I.4, comma secondo.
Organi delle strutture periferiche: v. Statuto, articolo VI.1, comma secondo e Statuto, articolo VII.1, comma terzo.
· Regolamento generale: il Regolamento generale del Club alpino italiano, quale risulta dopo le modifiche
adottate dal CC a Milano in data 27 ottobre 2001, 12 luglio 2003 e 12 febbraio 2005 e dopo l'adozione di
eventuali modifiche successive.
· Statuto: lo Statuto del Club alpino italiano, quale risulta dopo le modifiche adottate a Verona in data 8 ottobre
2000, 14 gennaio 2001 e 30 novembre 2003 e dopo l'adozione di eventuali modifiche successive.
· Struttura centrale: v. Statuto, articolo I.4, comma terzo e Statuto, da Titolo III a Titolo V.
· Strutture periferiche: v. Statuto, articolo I.4, comma terzo e Statuto, Titolo VI e Titolo VII.
27 di 44
Club alpino italiano – Regolamento generale
TITOLO VIII -
Art. VIII.II.1 – Cariche sociali e incarichi
effettuati assumendo come unici criteri di selezione l' idoneità e la disponibilità a operare con prestazioni
personali volontarie e gratuite, svolte a favore del Club alpino italiano, dei suoi soci e di terzi, con professionalità,
ad un buon livello di competenza e di efficienza.
2. Il voto per la designazione e per l'elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l'elettore ha il diritto di
esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come
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candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l'elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente
su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di
votazione, inclusa quella per acclamazione. Gli eletti alle cariche sociali esercitano le loro funzioni in piena
libertà d'azione, di espressione e di voto, senza vincolo di mandato. I soggetti legittimati a deliberare
l'attribuzione di incarichi, stabiliscono durata, compiti e obiettivi dei medesimi, fissano natura e periodicità
dei rapporti informativi e ogni altra clausola atta a tutelare gli interessi generali e particolari del Club alpino
italiano. Il limite statutario relativo alla rieleggibilità degli eletti alle cariche sociali deve essere inteso come riferito
esclusivamente alla rielezione alla stessa carica sociale.
3. La gratuità delle cariche sociali esclude esplicitamente l'attribuzione e l'erogazione al socio, al coniuge o
convivente, ai parenti entro il secondo grado di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal
momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato,
nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di
un incarico, come sopra definito.
Art. VIII.II.2 – Condizioni per l'eleggibilità alle cariche sociali e per l'attribuzione di incarichi
1. Il candidato alla carica di presidente generale (PG) al momento della elezione deve avere maturato
esperienza negli organi centrali o alla presidenza di un GR per un intero mandato e deve aver maturato
esperienza pluriennale alla presidenza di una struttura periferica del Club alpino italiano; deve avere compiuto il
trentesimo anno di età.
2. Il candidato alla carica di componente del comitato direttivo centrale (CDC) o del comitato centrale di indirizzo
e di controllo (CC) al momento della elezione deve avere maturato esperienza negli organi centrali o negli organi
delle strutture periferiche del Club alpino italiano per un intero mandato o deve avere maturato esperienza
pluriennale in incarichi quale rappresentante ufficiale del Club alpino italiano o personale del PG presso
organizzazioni nazionali o internazionali, oppure deve essere in possesso delle competenze ed esperienze di
tipo organizzativo-
3. Il candidato alla carica di revisore dei conti nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere
iscritto al registro dei revisori contabili o essere in possesso di specifica esperienza professionale; non può
intrattenere alcun rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano;
deve avere compiuto il trentesimo anno di età.
4. Il candidato alla carica di proboviro nel collegio nazionale, al momento della elezione deve essere magistrato
o essere iscritto nell'albo degli avvocati, in entrambi i casi da almeno cinque anni; non può intrattenere alcun
rapporto professionale – anche occasionale e non retribuito – con il Club alpino italiano; deve avere compiuto
il trentesimo anno di età.
5. Il candidato alla carica di componente del comitato elettorale (CE) al momento della elezione deve avere
maturato esperienza negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche per un intero mandato, al fine
di garantire una adeguata conoscenza dell'ordinamento del Club alpino italiano.
6. Non sono eleggibili alle cariche sociali o candidabili ad incarichi:
a) quanti hanno rapporto di lavoro dipendente con il Club alpino italiano o quanti intrattengono un rapporto
economico continuativo con le strutture centrale o periferiche;
b) quanti si trovano in una qualsiasi situazione conflittuale tra i propri interessi e gli interessi generali e particolari
del Club alpino italiano;
c) quanti sono stati destinatari di sanzione disciplinare definitiva di sospensione, per un periodo non inferiore a
tre mesi, o quanti sono destinatari di sanzione disciplinare di sospensione o di sanzione accessoria di inibizione
temporanea a ricoprire cariche sociali;
d) quanti si trovano in una delle condizioni di impedimento previste dal regolamento disciplinare o quanti a
qualunque titolo hanno lite pendente con il Club alpino italiano o con le strutture centrale o periferiche avanti alla
magistratura ordinaria o amministrativa;
e) quanti sono dichiarati ineleggibili o decaduti di diritto per passaggio in giudicato di una sentenza di condanna
o sospesi di diritto per applicazione di una misura coercitiva;
f) quanti al momento della elezione a componente di un organo centrale hanno superato il settantacinquesimo
anno di età;
g) quanti sono nominati a far parte della commissione di verifica dei poteri e quanti sono nominati scrutatori.
7. Gli ordinamenti degli altri organi centrali e gli ordinamenti delle strutture periferiche dispongono sulle eventuali
ulteriori condizioni di eleggibilità e di ineleggibilità da accertare per i candidati a cariche elettive nei relativi
organi.
8. Prima della elezione, la inesistenza di una delle condizioni di idoneità previste, determina la ineleggibilità del
candidato; dopo l'elezione, la perdita anche di una sola di tali condizioni o l’insorgere di una qualsiasi delle
condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità, è insanabile e comporta la decadenza dalla carica ricoperta. Il
CC prende atto delle sopravvenute condizioni di ineleggibilità negli organi della struttura centrale nel termine di
trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e adotta le deliberazioni conseguenti che sono rese pubbliche mediante
affissione all'albo e comunicate all'interessato. Gli stessi princìpi valgono per il caso di attribuzione di
un incarico, come sopra definito. Gli ordinamenti delle strutture periferiche dispongono analogamente per la
decadenza dalle cariche ricoperte negli organi delle stesse strutture.
Art. VIII.II.3 – Incompatibilità tra cariche sociali
1. Nessun socio può trovarsi contemporaneamente eletto a più di una carica sociale.
2. Il disposto del comma 1 non si applica al socio eletto alla carica di:
a) presidente sezionale, che è delegato di diritto alla AD e alla ARD in rappresentanza della propria sezione e
del primo scaglione di soci, che può essere eletto alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi
tecnici centrali o periferici;
b) componente del consiglio direttivo di una sezione, che può essere eletto alla carica di delegato alla AD e alla
ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC o del CDR,
oppure alla carica di PR, oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o
periferici o delle strutture operative centrali.
c) componente del comitato dei revisori dei conti di una sezione, che può essere eletto alla carica di delegato
alla AD e alla ARD in rappresentanza dei soci della propria sezione, oppure alla carica di componente del CC,
oppure alla carica di componente del comitato elettorale o degli organi tecnici centrali o periferici o delle strutture
operative centrali.
3. All'insorgere di eventuale conflitto di interessi, il socio – eletto in uno degli organi di cui ai casi precedenti –
non può partecipare alla discussione e alla relativa deliberazione, né può assumere incarichi di controllo o di
ispezione nei confronti della sezione di appartenenza.
4. Il socio che si trova in una delle condizioni di incompatibilità previste nei commi precedenti deve optare per
una delle due cariche – entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di comunicazione della seconda
elezione e in ogni caso prima di partecipare alle sedute degli organi nei quali risulta eletto – pena la decadenza
d'ufficio dalla carica antecedente. Nel caso di rinuncia alla seconda carica è proclamato eletto a questa ultima il
successivo nell'elenco dei votati.
5. Il socio non può essere delegato di diritto o elettivo alla AD in più di una sezione; nel caso si verificasse tale
condizione, il socio deve optare entro quindici giorni dall'insorgere della condizione e in ogni caso prima della
AD; in difetto di opzione, il socio rimane delegato della prima sezione o, nel caso di contemporaneità, della
sezione a cui il socio appartiene con maggiore anzianità.
6. Gli ordinamenti delle singole strutture periferiche dispongono per ogni altra situazione di incompatibilità.
Art. VIII.II.4 – Verifica delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità
1. Le condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi del Club alpino italiano –
di cui all’articolo I.4, comma secondo, lettere da b) a f) dello Statuto – sono verificate dal CE di cui al Titolo III. Le
condizioni di eleggibilità e di incompatibilità dei candidati alle cariche negli organi tecnici centrali operativi, nelle
strutture operative e nelle strutture periferiche sono verificate dai soggetti individuati dagli ordinamenti relativi.
Art. VIII.II.5 – Decorrenza e durata delle cariche sociali – Decadenza per dimissioni e per
assenze
1. Gli eletti alle cariche sociali assumono l'incarico all’atto della proclamazione della loro elezione da parte del
CE, nei casi e nei modi previsti al Titolo III, o da parte del presidente dell’organo elettorale preposto, in ogni altro
caso. La norma statutaria secondo la quale gli eletti durano in carica non più di tre anni, deve essere intesa
nel senso che – ove ne sussistano le condizioni – l'incarico può durare meno di tre anni e che per nessun motivo
l'incarico stesso può essere prorogato oltre i tre anni. Gli eletti alle cariche sociali, quando giunti al termine del
loro mandato triennale, mantengono l'incarico a tutti gli effetti fino alla proclamazione della elezione dei loro
sostituti.
30
2. Le dimissioni dalla carica di componente degli organi centrali sono indirizzate al PG e al direttore e assunte
immediatamente al protocollo nell’ordine temporale di presentazione. Esse non necessitano di presa d’atto,
sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
3. Le assenze dalle sedute degli organi centrali devono essere giustificate in anticipo; in mancanza di
comunicazione scritta pervenuta al direttore nelle quarantotto ore successive all' inizio della seduta, le assenze
sono considerate ingiustificate.
4. Il componente di uno degli organi centrali che per tre volte consecutive sia risultato assente ingiustificato dalle
sedute del proprio organo, decade dalla carica. Il CC prende atto della avvenuta decadenza e, secondo i casi, il
direttore dà comunicazione dell'accaduto agli interessati per l'avvio della procedura di sostituzione.
5. Gli ordinamenti delle strutture periferiche devono prevedere analoghe norme di decadenza per dimissioni o
per assenze ingiustificate.
6. La decadenza della maggioranza dei componenti di un organo ne determina lo scioglimento e la indizione di
nuove votazioni per la elezione dei suoi componenti. I componenti decaduti per sospensione, per dimissioni o
per assenze ingiustificate non possono essere rieletti nelle elezioni sostitutive.
Art. VIII.II.6 – Sostituzione di componenti di organi centrali e di organi delle strutture
periferiche decaduti prima del termine del mandato
1. La sostituzione del componente di un organo centrale, per qualsiasi motivo decaduto dal mandato, è
effettuata alla prima AD ordinaria, successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della
convocazione della AD; in caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva AD ordinaria. Nel caso del CC,
la sostituzione del consigliere è effettuata alla prima assemblea regionale o interregionale dei delegati,
successiva alla decadenza, sempre che la decadenza sia nota prima della convocazione della assemblea; in
caso contrario la sostituzione avverrà alla successiva assemblea ordinaria. Nel caso di altri organi centrali e nel
caso delle strutture periferiche, l’organo che ha eletto il componente, procede alla sua sostituzione nella prima
seduta utile.
2. Il nuovo eletto assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.
Art. VIII.II.7 – Rimborso delle spese sostenute
1. Il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli organi centrali, nell’espletamento delle funzioni relative
alle cariche elettive, e dai soci ai quali è stato attribuito un incarico da parte degli organi del Club alpino italiano,
è dovuto a tutti in uguale misura e con le modalità deliberate periodicamente dal CDC.
2. Il rimborso delle spese sostenute è dovuto – nella misura e con le modalità di cui al comma precedente –
anche a quanti intervengono alle sedute degli organi centrali e agli invitati alle AD.
Art. VIII.II.8 – Cariche sociali ed incarichi – Inerzia accertata
1. In caso di inerzia accertata, l'organo che – in applicazione del principio statutario di sussidiarietà verticale – è
previsto specificatamente o l'organo che ha affidato l'incarico, prima di intervenire in supplenza del soggetto
inadempiente, provvede d'ufficio ad inviargli, nel più breve tempo possibile, formale diffida ad adempiere
le funzioni dovute, fissando un termine ultimativo congruo, in nessun caso superiore a novanta giorni. Il
superamento di questo secondo termine origina la condizione di inerzia accertata e ripetuta.
TITOLO VIII -
Art. VIII.III.1 – Ordinamento delle strutture periferiche
direttive generali adottate dal CC.
2. L'adeguamento dell'ordinamento delle strutture periferiche alle modifiche dell'ordinamento della struttura
centrale è atto dovuto. È adottato dal CDR per l'ordinamento del GR o dal consiglio direttivo sezionale per
l'ordinamento della sezione con propria delibera, da portare rispettivamente ad approvazione della ARD o
dell'assemblea dei soci nella prima seduta utile.
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Art. VIII.III.2 – Divieti e obblighi delle strutture periferiche
1. Alla denominazione delle strutture periferiche non può essere aggiunto il nome di altri enti od organizzazioni
né il riferimento a qualunque altro tipo di organizzazione esterna o estranea al Club alpino italiano. Le strutture
periferiche devono esporre nella propria sede lo stemma del Club alpino italiano.
2. L'uso dello stemma del Club alpino italiano da parte delle strutture periferiche, anche per iniziative locali che
abbiano il loro patrocinio, è libero ma deve rispettare i modelli ufficialmente adottati e depositati, in conformità a
quanto stabilito nel Titolo I, per quanto riguarda disegno, colori e proporzioni.
3. Ogni struttura periferica è obbligata ad inviare, a titolo gratuito, alla biblioteca nazionale del Club alpino
italiano almeno due copie di ogni pubblicazione di qualunque tipo e per qualunque motivo edita o patrocinata.
Art. VIII.III.3 – Provvidenze a favore delle strutture periferiche
1. Le iniziative di interesse generale intraprese dalle strutture periferiche possono ottenere contributi – secondo i
casi – dal CDC sul bilancio del Club alpino italiano o dal CDR sul bilancio del raggruppamento regionale, previa
approvazione dei relativi progetti finanziari o programmi organizzativi da parte dell’organo competente e, se
relative a beni immobili, previo accertamento della regolarità del titolo di possesso e approvazione dell’opera, del
progetto e del preventivo economico e finanziario da parte dell’organo centrale competente.
TITOLO VIII -
NORME
Art. VIII.IV.1 – Forme di pubblicità delle modifiche del regolamento generale
adottate dal CC, accompagnato da adeguata documentazione; la comunicazione alla AD è inserita nell’ordine
del giorno della seduta utile immediatamente successiva e alle strutture periferiche è inoltrata entro trenta
giorni di calendario dalla loro adozione.
Art. VIII.IV.2 – Interpretazione autentica dell’ordinamento della struttura centrale del Club
alpino italiano e delle strutture periferiche
1. Gli organi del Club alpino italiano e delle strutture periferiche regionali, esclusi rispettivamente il PG e i PR
sono soggetti abilitati alla richiesta di interpretazione autentica di una norma dell'ordinamento della struttura
centrale. La richiesta deve essere deliberata a maggioranza dei componenti degli organi richiedenti e deve
essere presentata al direttore per iscritto con chiaro riferimento alla norma in oggetto e alle motivazioni che
hanno determinato la richiesta.
2. Il direttore istruisce la pratica. Se incompleta degli elementi necessari la restituisce al richiedente con richiesta
di completamento, se completa la assegna all’organo che aveva preparato e approvato la norma, per l’esame
preliminare della richiesta. Esso può elaborare collegialmente l’interpretazione autentica, oppure può nominare
specifica commissione, composta anche da esperti esterni all’organo stesso, o ricorrere alla consulenza di
organi tecnici centrali esistenti. Lo stesso organo delibera l’ interpretazione autentica della norma nella prima
seduta utile e ne rimette il testo all’organo che aveva adottato la norma per la ratifica della interpretazione.
3. L’interpretazione autentica è elaborata sulla base della documentazione preparatoria conservata, inclusi i
dibattiti e le dichiarazioni registrati nel corso delle sedute degli organi che avevano approvata e/o adottata la
norma. L’ interpretazione autentica non può mai concludersi con una proposta di modifica della norma stessa.
4. Non sono ammesse ad esame ulteriori richieste di interpretazione della stessa norma, anche da parte di altri
soggetti, salvo che siano intervenute nel frattempo modificazioni della norma stessa.
5. L’interpretazione autentica deve accompagnare il testo ufficiale dell’ordinamento al quale appartiene la
norma; all’interpretazione autentica è data la stessa pubblicità dovuta alla norma adottata.
6. Gli ordinamenti delle strutture periferiche devono prevedere analoghe procedure di interpretazione autentica.
Per gli ordinamenti soggetti ad approvazione da parte del CC, lo stesso CC deve approvare anche le
interpretazioni autentiche nella prima seduta utile.
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TITOLO VIII -
Art.VIII.V.1 – Scioglimento delle sezioni
nell'ordinamento del Club alpino italiano trova applicazione immediata per le sezioni costituite o ricostituite con
delibera di approvazione del CC in data successiva all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento
generale.
2. La direzione procede d'ufficio ad un riesame generale della situazione delle sezioni in base alle risultanze del
tesseramento soci al 31 dicembre 2006. Eventuali casi di riduzione del numero complessivo di soci a meno di
settantacinque – ripetuti per il secondo anno sociale consecutivo – sono comunicati alle sezioni interessate,
ai CDR e al CDC, entro i trenta giorni successivi. Il CDC, sentiti i CDR competenti, delibera lo scioglimento della
sezione o, se valutata positivamente l’attività istituzionale svolta dalla sezione negli ultimi cinque anni e se
sussistono le condizioni locali, la sua fusione con altra sezione o la sua trasformazione in sottosezione
di altra sezione dello stesso GR. La delibera è soggetta all'approvazione del CC. In entrambi i casi, i soci
mantengono la loro adesione al Club alpino italiano e chiedono il trasferimento ad altra sezione a loro libera
scelta.
Art.VIII.V.2 – Regolamenti preesistenti
1. Nel periodo intercorrente tra l’entrata in vigore dello Statuto del Club alpino italiano e l’adozione da parte del
CC del Regolamento generale, del regolamento di organizzazione, del regolamento di amministrazione e di
contabilità, del regolamento disciplinare e di ogni altro regolamento necessario per il funzionamento degli
organi centrali o previsto dall'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano, rimangono in vigore i
regolamenti preesistenti – se non espressamente abrogati – limitatamente alle parti non incompatibili con i
princìpi stabiliti dallo Statuto.
2. Le norme regolamentari preesistenti all’adozione del Regolamento generale, relative alla idoneità a ricoprire
le cariche sociali, rimangono in vigore – ad personam – a favore degli eletti in carica, fino al termine naturale del
mandato in corso, purché non in contrasto con le disposizioni di legge o non espressamente abrogate.
Art.VIII.V.3 – Raggruppamenti regionali o provinciali di sezioni
1. Le sezioni – esistenti e operanti nel territorio di una regione o di una provincia autonoma alla data di adozione
del Regolamento generale – e i soci ad esse iscritti fanno parte del GR relativo e non possono sottrarsi agli
obblighi che ne derivano.
2. La ARD del GR – convocata, non oltre sei mesi dalla entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento
generale, dal presidente del convegno competente in carica, che la presiede fino alla elezione del PR – delibera
la costituzione degli organi previsti dallo Statuto e ne elegge i componenti nella prima seduta utile. La delibera
di costituzione è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR.
3. Le ARD di due o più GR finitimi, quando lo ritengano opportuno o siano nella impossibilità di costituire tutti gli
organi regionali previsti dallo Statuto, possono convenire di costituire uno o più organi interregionali. Le relative
deliberazioni – che devono stabilire anche i criteri di attribuzione a ciascun GR di parte dei componenti
degli organi comuni – sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di ciascuno dei GR,
convocati in seduta congiunta.
4. Nel caso precedente, entro trenta giorni dalla sua adozione, il testo della delibera è trasmesso al CC che –
verificatane la legittimità e la opportunità – l'approva nella prima seduta utile successiva; il direttore ne dà
comunicazione agli interessati entro trenta giorni.
5. Fino all'adozione da parte della ARD dell'ordinamento del GR – redatto a cura del CDR – trovano
applicazione, in quanto applicabili, le norme dell'ordinamento della struttura centrale del Club alpino italiano,
integrate dalle direttive generali adottate dal CC.
Art.VIII.V.4 – Convegni regionali o interregionali – Delegazioni regionali
1. Gli organi dei convegni regionali o interregionali e delle delegazioni regionali esistenti rimangono operanti
nella loro composizione con funzioni di supplenza fino alla costituzione degli organi previsti dei GR e alla
elezione dei relativi componenti; in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2006. I componenti degli organi dei
convegni e delle delegazioni sono eleggibili negli organi regionali o interregionali.
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2. Nella prima seduta utile, convocata con le modalità stabilite nell'articolo precedente, la ARD può esprimere la
propria volontà ad adottare o a mantenere in essere le forme di coordinamento e di collaborazione ritenute più
opportune con altri GR della stessa area interregionale, anche ai fini dell'esercizio della opzione relativa
alle modalità di elezione dei componenti del CC, di cui al Titolo IV. La relativa deliberazione è adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei delegati del GR interessato. Le relative deliberazioni finali sono adottate
con il voto favorevole della maggioranza dei delegati di tutti i GR interessati, convocati in seduta congiunta.
3. Nel periodo intercorrente tra l’adozione del Regolamento generale, la costituzione degli organi previsti dallo
Statuto e l’adozione dell’ordinamento dei GR di ciascun convegno regionale o interregionale, rimangono in
vigore le norme preesistenti, in analogia a quanto previsto per la struttura centrale del Club alpino italiano,
purché non in contrasto con lo Statuto.
4. Il mancato raggiungimento delle maggioranze qualificate prescritte nelle norme transitorie determina
l'automatica applicazione delle disposizioni previste per i casi di inerzia accertata.
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Club alpino italiano – Regolamento generale